Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Lombardia, del. n. 268 – Gestione del trasferimento di personale in presenza di una convenzione


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di estendere la normativa prevista per le Unioni di Comuni sul trasferimento di personale (sia per mobilità che per comando), al caso di una convenzione.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 268/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 16 ottobre, hanno evidenziato che la convenzione è una forma di partenariato debole rispetto a quella forte di un’unione di comuni che, come noto, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, del Tuel, è definita come ente locale e, in quanto tale, detentore di un raggio di azione gestionale di più ampio respiro.

Sebbene entrambe le due forme di partenariato – debole e forte – siano finalizzate ad una gestione coordinata delle risorse ai fini del miglioramento delle prestazioni, di economie di scala, e di ricerca di soluzioni efficienti e razionali all’erogazione di servizi, tale coincidenza di intenti non può, nei fatti, estendersi ad annullare le differenze giuridiche tra i due istituti.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Lombardia del. n. 268 -18


Richiedi informazioni