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Liguria, del. n. 127 – Perdite organismi partecipati: obbligo di accantonamento dell’ente socio


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 21 del d.lgs. 175/2016 secondo cui, qualora un organismo partecipato presenti un risultato di esercizio negativo che non venga immediatamente ripianato, l’ente locale partecipante è tenuto ad accantonare, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, l’importo corrispondente in apposito fondo vincolato del bilancio di previsione dell’anno successivo.

In particolare l’ente ha chiesto se l’obbligo di accantonamento riguardi tutte le società pubbliche, ovvero esclusivamente le società partecipate iscritte nell’elenco ISTAT di cui all’articolo 1, comma 3, del d.lgs. 196/2009.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 127/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 16 ottobre, hanno chiarito che tale norma, in quanto finalizzata a responsabilizzare l’ente partecipante, non può avere un’applicazione restrittiva e, dunque, deve ritenersi applicabile a tutte le società pubbliche (anche non inserite nell’elenco ISTAT) partecipate da amministrazioni pubbliche.

Pertanto, il riferimento all’elenco ISTAT citato dalla norma deve considerarsi relativo agli enti locali partecipanti.

La norma richiede un accantonamento, nell’anno successivo alla perdita d’esercizio, di importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, ossia l’intera perdita d’esercizio registrata dalla società partecipata, che deve essere suddiviso tra gli enti partecipanti in una quota proporzionale al valore della partecipazione.

In nessun caso tale accantonamento può essere limitato al valore della quota parte del patrimonio netto della società partecipata detenuta da ogni ente locale.

E’ evidente che se l’obbligo di accantonamento trovasse un limite nel valore della quota parte detenuta da ogni ente locale del patrimonio netto della società partecipata, la perdita non troverebbe “copertura” nel fondo in quanto l’ammontare della quota di partecipazione è cosa ben diversa dall’ammontare della perdita ed i due valori non coincidono.

Relativamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, come espressamente previsto dall’articolo 21 del d.lgs. 175/2015, per risultato deve intendersi la differenza tra “valore” e “costi” della produzione, ai sensi dell’articolo 2425 del codice civile.

Come evidenziato dai magistrati contabili gli enti locali soci devono procedere all’accantonamento anche nell’ipotesi in cui le società partecipate abbiano adottato un piano di risanamento, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 175/2016, nel quale, tra le misure di ripristino dell’equilibrio economico-finanziario della società, non sia previsto l’esborso finanziario da parte dei soci a copertura delle perdite.

Ciò in quanto, fintanto che non siano noti gli effetti del piano di risanamento, non è possibile escludere che l’ente debba intervenire, in caso di dimostrata utilità, a ripianare le perdite.

Gli enti locali devono procedere con l’accantonamento nel primo bilancio di previsione successivo alla certificazione del risultato negativo, mediante approvazione del bilancio d’esercizio della società partecipata.

Al fine di valutare il riassorbimento delle perdite, l’ente dovrà attendere la certificazione dei risultati della società partecipata mediante l’approvazione del bilancio d’esercizio i cui risultati positivi incideranno, pertanto, sul primo bilancio di previsione successivo a tale certificazione.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Liguria del. n. 127 -18


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