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Contratti decentrati: i nuovi istituti produrranno effetto dopo la sottoscrizione dei nuovi accordi normativi


I nuovi istituti contrattuali, disciplinati dal Contratto Funzioni Locali 21 maggio 2018, potranno essere disciplinati (e quindi produrre effetti) solo nei nuovi contratti normativi triennali decentrati sottoscritti dall’ente dopo il 22 maggio 2018.

Nel caso in cui un ente non abbia ancora sottoscritto i contratti integrativi relativi ad annualità precedenti, non risulta possibile sottoscrivere contratti decentrati normativi aventi valenza retroattiva.

Questo il chiarimento fornito dall’Aran nell’Orientamento Applicativo CFL13 pubblicato e reso noto il 9 ottobre 2018.

L’Agenzia ha chiarito che i nuovi istituti, disciplinati dal nuovo contratto Funzioni Locali, possono essere applicati solo in sede di stipula del nuovo contratto integrativo normativo sottoscritto dall’Ente dall’anno 2018 in poi.

Infatti, non è legittimo, in sede di contrattazione integrativa, far retroagire e applicare compensi accessori con riferimento a periodi temporali nei quali gli stessi non erano già previsti e disciplinati dal CCNL, soprattutto con riferimento alle condizioni per la loro erogazione.

Gli Enti Locali, pertanto, nel caso in cui non abbiano ancora definito i nuovi contratti normativi, tenuto conto che l’anno 2018 è quasi al termine, dovranno chiudere almeno il contratto decentrato economico, con le regole conosciute e disciplinate fino ad oggi (di fatto con le “vecchie” regole del 2017) e attivarsi per definire con le parti sindacali i nuovi decentrati normativi che produrranno effetti giuridici, e pertanto economici, dal 2019.

Infine, l’Agenzia ha chiarito che in merito all’iter procedimentale successivo alla sottoscrizione dell’ipotesi di accordo, il nuovo contratto Funzioni Locali all’art. 8 non ha innovato la previgente disciplina, contenuta nell’art. 4 del CCNL del 22.1.2004 (e in precedenza nell’art. 5 del CCNL dell’1.4.1999.


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