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Liguria, del. n. 123 – Utilizzo dell’avanzo di amministrazione


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di utilizzare l’avanzo di amministrazione, rigorosamente verificato in sede di rendiconto (e risultante al termine dell’esercizio 2017), per l’espletamento di funzioni obbligatorie.

L’ente ha richiamato la recente sentenza della Corte costituzionale n. 101/2018 del 17 maggio 2018 la quale, tra l’altro, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 466, della legge 232/2016, nella parte in cui stabilisce che, a partire dal 2020, ai fini della determinazione dell’equilibrio di bilancio degli enti territoriali, le spese vincolate provenienti dai precedenti esercizi debbano trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza e nella parte in cui non prevede che l’inserimento dell’avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato nei bilanci dei medesimi enti territoriali abbia effetti neutrali rispetto alla determinazione dell’equilibrio dell’esercizio di competenza.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 123/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 ottobre, hanno evidenziato che, anche dopo l’intervento del giudice costituzionale, il criterio generale di determinazione del vincolo di finanza pubblica per gli enti territoriali continua a essere regolato dall’art. 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, il quale resta formalmente inalterato.

Trattasi di pronuncia che si inquadra nell’ambito dello specifico tipo delle cosiddette “sentenze additive di principio” della Corte costituzionale, attraverso le quali il giudice delle leggi non incide direttamente sulla disposizione oggetto del sindacato con un’integrazione aggiuntiva testuale (come avviene nelle “decisioni meramente additive”), ma sostanzialmente instaura un rapporto con il legislatore ordinario chiamato a colmare il difetto di normazione, rimettendo alla sua discrezionalità il compito di individuare, nel rispetto del principio enucleato, una tra le possibili soluzioni idonee a superare i profili di incompatibilità con le norme costituzionali.

In altri termini, dal contenuto dispositivo della sentenza n. 101/2018 consegue l’impegno per il legislatore ordinario di procedere ad una riformulazione testuale della disposizione, in linea con l’esigenza, ravvisata dalla Consulta, di assicurare che l’inserimento dell’avanzo di amministrazione (e del fondo pluriennale vincolato) nei bilanci degli enti territoriali abbia effetti neutrali rispetto alla determinazione dell’equilibrio dell’esercizio di competenza.

Secondi i giudici contabili, per quanto concerne l’anno 2018, l’avanzo di amministrazione derivante dall’esercizio precedente e utilizzato dall’Ente nel corso dell’esercizio, può essere conteggiato ai fini della verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica richiesto agli enti territoriali, nei limiti fissati dalle disposizioni attualmente vigenti, come da ultimo considerate nel decreto MEF sul monitoraggio semestrale del saldo del 23 luglio 2018.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Liguria del. n. 123 -18


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