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Personale: i permessi già fruiti devono essere detratti dalle 18 ore annue


Se un lavoratore, prima del 21.5.2018, ha già fruito di uno o più giorni di permesso per motivi personali, secondo la pregressa regolamentazione, questi devono essere portati in detrazione dal monte delle 18 ore di permesso retribuito previsto dall’articolo 32, comma 1, del CCNL del 21.5.2018.

Questo il chiarimento fornito dall’Aran con l’orientamento applicativo CFL10 del 9 ottobre 2018.

La disciplina previgente, contenuta nell’art. 19, comma 2, del CCNL del 6.7.1995 consentiva il riconoscimento dei permessi per motivi personali e familiari con una modalità di fruizione esclusivamente giornaliera, nel limite di tre giorni annui.

Tale disciplina è stata modificata e sostituita da quella contenuta nell’art. 32, comma 2, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, secondo cui: “Al dipendente, possono essere concesse, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, 18 ore di permesso retribuito nell’anno, per particolari motivi personali o familiari”.

Come evidenziato dall’Autorità il nuovo contratto non ha introdotto una forma di permesso ulteriore ed aggiuntiva.

Si tratta, infatti, sempre dei permessi per particolari motivi personali o familiari, ma cambia solo la modalità di fruizione da giornaliera ad oraria.

In altri termini, i tre giorni annui di permesso si sono semplicemente “trasformati” in 18 ore annue.

Di conseguenza, se un lavoratore, prima del 21.5.2018, ha già fruito di uno o più giorni di permesso per motivi personali, secondo la pregressa regolamentazione, questi dovranno essere, comunque, portati in detrazione dal monte delle 18 ore di permesso retribuito.

Al fine della corretta determinazione del numero delle ore da detrarre è possibile fare riferimento alle previsioni del comma 2, lett. e) del medesimo art. 32, secondo le quali i permessi orari di cui si tratta “possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell’intera giornata lavorativa; in tale ipotesi, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari a sei ore”.

Pertanto, in caso di fruizione del permesso orario per l’intera giornata lavorativa, la riduzione del monte ore annuo di permessi sarà sempre di sei ore (durata convenzionale), sia nel caso di giornata lavorativa con orario superiore a sei ore (ad esempio, 8 ore) che in quello di orario inferiore alle 6 ore (ad esempio, 5 ore).

 


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