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Friuli, del. n. 40 – Comparto Sanità: RAR escluse dal limite del trattamento accessorio


Un direttore generale ha chiesto se le Risorse Aggiuntive regionali (RAR) debbano essere computate ai fini del vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio del personale dall’articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017.

I magistrati contabili del Friuli, con la deliberazione 40/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’8 ottobre, hanno chiarito che le RAR devono ritenersi escluse dall’applicazione dei limiti di cui all’articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 in quanto trattasi di risorse previste da disposizioni di legge (d.lgs. 502/92 e d.lgs. 165/2001) che presentano le seguenti caratteristiche:

  • sono caratterizzate da un vincolo di destinazione all’origine, in quanto strettamente connesse al raggiungimento di obiettivi strategici della Regione, come recepiti nei piani attuativi aziendali (confluiscono, infatti, nell’ambito delle risorse complessive destinate al trattamento accessorio ma con destinazione vincolata, rappresentando contabilmente una vera e propria partita di giro);
  • sono risorse sovraziendali attribuite dalla Regione per obiettivi strategici della regione medesima e, in quanto tali, sono finanziate con risorse di provenienza esterna alle aziende;
  • non costituiscono costi aggiuntivi per le aziende e non gravano sui bilanci delle aziende medesime;
  • sono destinate solo al personale che è interessato dalle specifiche progettualità individuate a monte in sede di Intesa tra la Regione e le Organizzazioni sindacali e declinate nel dettaglio con Accordo integrativo aziendale (non si tratta, dunque, di compensi rivolti indicsriminatamente al personale dell’ente, ma mirati a coloro che svolgono particolare funzioni nell’ambito di specifici progetti).

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Friuli Venezia Giulia del. n. 40 -18


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