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Falsa attestazione di presenza: non è falso in atto pubblico


La falsa attestazione del dipendente pubblico circa la presenza in ufficio riportata sul cartellino marcatempo non integra il reato di falso ideologico in atto pubblico.

Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione penale, Sezione V, con la sentenza n. 41426 depositata il 25 settembre 2018, con la quale è stato ribadito che i cartellini marcatempo o i fogli di presenza non hanno natura di atto pubblico, trattandosi di documenti di mera attestazione del dipendente inerenti il rapporto di lavoro, che peraltro non contengono manifestazioni dichiarative o di volontà riferibili alla p.a.

La falsa attestazione del dipendente pubblico circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo, in quanto condotta fraudolenta, poiché idonea ad indurre oggettivamente in errore l’amministrazione di appartenenza in merito all’effettiva presenza del lavoratore sul luogo di lavoro, è suscettibile di integrare il reato di truffa aggravata, nel caso in cui il pubblico dipendente si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza (orientamento costante, tra le tante, Corte di Cassazione, sez. penale, sent. n. 8840/2016).


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