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Appalti: escussione della cauzione per ogni rinuncia ingiustificata dell’operatore


L’erronea valutazione dei costi della manodopera in sede di redazione dell’offerta integra un contegno gravemente colposo, nell’ottica della violazione dei principi di diligenza professionale e di autoresponsabilità connessi alla partecipazione ad una procedura selettiva pubblica.

Tale grave negligenza è sussumibile nel genus delle circostanze suscettibili di precludere il perfezionamento dell’iter procedimentale e, dunque, legittima l’escussione della cauzione provvisoria.

Questo il principio espresso dal Tar Lombardia, Brescia, con la sentenza n. 875 del 20 settembre 2018.

Nel caso di specie, a fronte della ritenuta incongruità dei costi della manodopera aziendale, inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante, l’operatore economico era risultato destinatario di una richiesta di spiegazioni da parte della stazione appaltante.

L’operatore economico non aveva reso alcuna argomentazione, comunicando di “aver valutato erroneamente l’offerta redatta e presentata, in particolare per i costi della manodopera” e manifestando, altresì, l’intendimento di rinunciare, “fin da adesso e senza riserve, alla gara”.

La stazione appaltante aveva quindi disposto l’incameramento della cauzione.

I giudici amministrativi hanno ritenuto legittima la disposta escussione della cauzione, ribadendo che la cauzione provvisoria costituisce una misura di natura patrimoniale che, da un lato, è finalizzata, come la caparra confirmatoria, a confermare la serietà di un impegno da assumere in futuro, dall’altro costituisce naturale effetto della violazione di regole e doveri contrattuali espressamente accettati.

Proprio al fine di responsabilizzare i partecipanti in ordine alle dichiarazioni rese e per garantire la serietà e l’affidabilità dell’offerta, l’articolo 93, comma 6, del d.lgs. 50/2016 subordina l’escussione della cauzione “ad ogni fatto riconducibile all’affidatario” suscettibile di precludere il perfezionamento dell’iter procedimentale.

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