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Concessionario privato di un’opera pubblica: sussiste la giurisdizione della Corte dei conti


Il concessionario privato di un pubblico servizio o di un’opera pubblica è assoggettabile alla giurisdizione della Corte dei conti ed alla azione erariale per i danni eventualmente cagionati all’amministrazione, conseguenti al mancato rispetto dei vincoli contrattuali.

Questo quanto ribadito dalla Corte dei Conti, sez. giur. Lazio, con la sentenza n. 426 depositata il 1° agosto 2018.

Nel caso di specie l’ente aveva acquistato a titolo oneroso un’apposita area per realizzare, con la formula del project financing, un parcheggio multipiano.

Per la realizzazione dell’opera, i cui lavori, tuttavia, non erano stati mai iniziati, la società concessionaria era stata autorizzata a svolgere degli scavi geologici preventivi.

Tuttavia, disattendendo le prescrizioni previste nel nulla osta, la società, dopo aver eseguito i lavori di sbancamento, in misura peraltro superiore a quella autorizzata, non aveva posto in essere la conseguente attività di ripristino, lasciando l’intera superficie completamente sbancata e, dunque, di fatto inutilizzabile.

Per il danno arrecato all’amministrazione è stata ritenuta responsabile la società concessionaria.

Come le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno, anche di recente, avuto modo di ribadire (da ultimo n. 2584/2018), la giurisdizione della Corte dei conti si radica anche in caso di relazione con la pubblica amministrazione caratterizzata dal fatto che un soggetto, altrimenti estraneo all’amministrazione medesima, sia investito del compito di porre in essere, in sua vece, un’attività, senza che rilevi né la natura giuridica dell’atto di investitura né quella del soggetto che la riceve, sia essa una persona giuridica o fisica, privata o pubblica.

Alla luce di questo principio è stata, conseguentemente, riconosciuta la giurisdizione della Corte dei conti per la responsabilità in cui può incorrere il concessionario privato di un pubblico servizio o di un’opera pubblica, quando la concessione investa il privato dell’esercizio di funzioni obiettivamente pubbliche, attribuendogli la qualifica di organo indiretto dell’amministrazione, onde egli agisce per le finalità proprie di quest’ultima.


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