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Avvocatura comunale: in caso di riorganizzazione è legittima la soppressione


L’Avvocatura Comunale, malgrado le consistenti guarentigie rivenienti dalla legge professionale in relazione alla qualificata attività dispiegata, rappresenta a tutti gli effetti un ufficio comunale e, come tale, è soggetto al generale potere di auto-regolamentazione dell’ente il quale, per esigenze finanziarie e di semplificazione organizzativa della macro-struttura, può disporne la soppressione.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5143 del 3 settembre 2018.

Nel caso di specie l’ente, quale principale misura di risanamento finanziario, aveva deciso di rivisitare la propria macrostruttura, che contava su un’articolazione organizzativa complessa, costituita da ben 16 servizi affidati alla responsabilità di 12 funzionari/istruttori direttivi.

A tal proposito la Giunta comunale aveva individuato quattro misure organizzative, tra cui la soppressione del Servizio Avvocatura Civica, optando per l’affidamento all’esterno della difesa giudiziale.

Il Tar aveva accolto il ricorso proposto dal responsabile dell’Ufficio Legale ritenendo non adeguatamente motivata la scelta dell’ente.

Il Consiglio di Stato, in totale riforma della decisione di primo grado, ha ritenuto legittimo il provvedimento della giunta comunale, ritenendo la decisione della Giunta di per sé né arbitraria, né irragionevole, né sproporzionata, ove confrontata con i canoni di funzionalità e flessibilità, in quanto elaborata all’esito di un complesso iter istruttorio.


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