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Procedura negoziata senza bando: l’urgenza non deve essere imputabile all’amministrazione


Il sistema di scelta del contraente a mezzo di procedura negoziata senza pubblicazione del bando rappresenta un’eccezioneal principio generale della pubblicità e della massima concorrenzialità tipica della procedura aperta, con la conseguenza che i presupposti fissati dalla legge per la sua ammissibilità devono essere accertati con il massimo rigore e non sono suscettibili d’interpretazione estensiva.

In particolare, il requisito dell’urgenza di provvedere non può ritenersi validamente sussistente qualora l’urgenza sia in qualche modo addebitabile a carenze di adeguata organizzazione o programmazione dell’amministrazione appaltante ovvero per sua inerzia o responsabilità.

Questo il principio ribadito dal Tar Lazio, Roma, con la sentenza n. 9145 del 4 settembre 2018.

Nel caso di specie l’amministrazione, in considerazione della tempistica necessaria per l’espletamento di una procedura di gara aperta, aveva deciso di indire, medio tempore, con urgenza, una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c) del d.gs. 50/2016, rivolta a 5 operatori economici per l’affidamento del servizio di pulizia, per la durata di 6 mesi.

La scelta dell’amministrazione di affidare il servizio con procedura negoziata senza pubblicazione del bando, in luogo della procedura aperta, come imposto dal valore, sopra soglia comunitaria, dell’appalto, è stata ritenuta illegittima.

In base all’articolo 63, comma 2, lett. c) del d.gs. 50/2016, il ricorso alla procedura negoziata è consentito nella misura strettamente necessaria, ricorrendo i seguenti presupposti di stretta interpretazione:

  • ragioni di estrema urgenza tali da non essere compatibili con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara;
  • determinate da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice;
  • circostanze invocate a giustificazione che “non devono esser in alcun modo imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici”

L’inerzia della stazione appaltante non legittima l’urgenza per procedere con il modulo procedimentale eccezionale della procedura negoziata senza bando.

Le motivazioni che sorreggono il procedimento in deroga, infatti, devono essere oggettive e, soprattutto, non imputabili all’organizzazione della stazione appaltante.


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