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Regolamento refezione scolastica: il Comune non può vietare il consumo di cibi portati da casa


E’ illegittimo il regolamento comunale che prevede il divieto, per gli alunni a tempo pieno delle scuole materne ed elementari, di consumare pasti diversi da quelli forniti dall’impresa appaltatrice del servizio di refezione scolastica.

Tale scelta disattende le indicazioni della circolare del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 348 del 3 marzo 2017, rivolta ai direttori degli Uffici scolastici regionali, che (muovendo dal “riconoscimento giurisprudenziale” del diritto degli alunni di consumare il cibo portato da casa, e in attesa della pronuncia della Corte di cassazione innanzi alla quale sono pendenti alcuni ricorsi proposti dallo stesso MIUR avverso le pronunce dei giudici di merito) ha, nelle more, confermato la possibilità di consumare cibi portati da casa, dettando alcune regole igieniche ed invitando i dirigenti scolastici ad adottare una serie di conseguenziali cautele e precauzioni.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5156 del 3 settembre 2018, con la quale è stato ribadito che la sicurezza igienica degli alimenti esterni non può essere esclusa a priori attraverso un regolamento comunale, ma deve essere rimessa a prudenti apprezzamenti dei singoli direttori didattici, valutando la idoneità dei locali e la disponibilità di personale addetto alla vigilanza (con particolare riguardo ai bambini affetti da allergie e intolleranze alimentari), senza escludere eventuali misure ad hoc mirate a garantire la provenienza sicura dell’alimento (es. scontrini di acquisto, come di consueto avviene nelle ipotesi di eventi festosi).

In questo contesto, la scelta restrittiva radicale di interdire il consumo di cibi portati da casa, limita una naturale facoltà dell’individuo – afferente alla sua libertà personale – e, se minore, della famiglia mediante i genitori, vale a dire la scelta alimentare: scelta che – salvo non ricorrano dimostrate e proporzionali ragioni particolari di varia sicurezza o decoro – è per sua natura e in principio libera, e si esplica vuoi all’interno delle mura domestiche vuoi al loro esterno: in luoghi altrui, in luoghi aperti al pubblico, in luoghi pubblici.


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