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Lazio, del. n. 58 – Rimborso spese legali amministratori: modalità contabili


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione della clausola “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica” contenuta nell’articolo 86, comma 5, del Tuel.

I magistrati contabili del Lazio, con la deliberazione 58/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 3 agosto, hanno chiarito che le clausole di invarianza finanziaria devono essere interpretate nel senso che la P.A. può provvedere alla copertura attingendo alle ordinarie risorse finanziarie, umane e materiali di cui può disporre a legislazione vigente, in modo che sia salvaguardato “il complessivo equilibrio finanziario dell’ente, almeno per la parte corrente, e non l’invarianza della singola voce di spesa che è partecipe di quell’equilibrio”, incorrendosi altrimenti nella difficoltà di rapportare l’invarianza finanziaria ad uno specifico parametro, risultante del tutto carente riguardo ad una voce di spesa nuova.

Ne discende che la copertura delle spese legali sostenute dagli amministratori assolti è contabilmente regolare e legittima se – e nei limiti in cui – trovi capienza nelle risorse finanziarie ordinarie, in modo da non alterare l’equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente dell’Ente.

Il criterio di invarianza degli oneri finanziari, dunque, non impedisce di per sé un eventuale aggravio di spesa, purché questo sia “neutralizzato”, ossia trovi compensazione, a fini contabili, in altre disposizioni produttive di risparmi di spese o di maggiori entrate, essendo precluso, per converso, ricorrere all’approvazione di debiti fuori bilancio.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Lazio del. n. 58 -18


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