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Lazio, del. n. 57 – I compensi incentivanti non sono riconoscibili ai Commissari di gara


Un sindaco ha posto una serie di quesiti in merito agli incentivi per funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del d.lgs. 50/2016.

I magistrati contabili del Lazio, con la deliberazione 57/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 3 agosto, hanno evidenziato che tali incentivi sono funzionalmente destinati a retribuire – in chiave premiale ed aggiuntiva rispetto al trattamento economico ordinario – soltanto le funzioni più prettamente gestionali, esecutive e di controllo delle procedure di gara (con esclusione della progettazione) e sono corrisposti attingendo al Fondo in cui sono vincolate risorse non superiori al 2% dell’importo complessivo posto a base di gara, con copertura “a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1” (art. 113, comma 2), costituenti il c.d. “quadro economico” dell’appalto.

I nuovi e diversi incentivi per funzioni tecniche oggi erogabili, nell’ambito della contrattualistica pubblica, sono riferiti agli appalti sia di lavori, sia di servizi, sia di forniture.

Nell’ambito dei contratti di affidamento di servizi e forniture, tuttavia, le funzioni tecniche possono essere incentivate soltanto “nel caso in cui sia nominato il direttore dell’esecuzione” (parte finale del comma 2, come modificata, in senso limitativo, dall’articolo 76, comma 1, lett. b, del d.lgs. 56/2017), inteso quale soggetto autonomo e diverso dal RUP.

E tale distinta nomina è richiesta soltanto negli appalti di forniture o servizi di importo superiore a 500.000 euro, ovvero di particolare complessità, con valutazione spettante ai dirigenti (secondo quanto specificato al punto 10 delle Linee guida n. 3/2017, emanate dall’Anac per disciplinare in modo più dettagliato “Nomina, ruolo e compiti del RUP, per l’affidamento di appalti e concessioni”, ed aggiornate con la delib. n.1007 dell’11 ottobre 2017).

Tali incentivi, inoltre, non possono erogarsi neppure nell’ambito di contratti di appalto e concessione di servizi, che l’art. 17 del Codice fa oggetto di “Esclusioni specifiche”, stabilendo che ad essi le disposizioni del Codice non si applicano (ad es. servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all’esercizio dei pubblici poteri).

Il presupposto indefettibile di operatività dell’istituto è costituito dalla presenza di una pubblica gara.

Il Regolamento comunale, stando alla lettera della interpretata disposizione, non è necessario per costituire il Fondo, che l’Ente è autorizzato dalla legge ad accantonare anche in un momento anteriore, purché nei limiti massimi previsti (2% di cui al comma 2), ma è condizione di legittimità per ripartirne, in recepimento dei criteri e modalità fissati in sede di contrattazione decentrata integrativa, le risorse tra gli aventi diritto, in modo funzionale alla assunzione dei relativi impegni e dei correlati pagamenti.

Al Regolamento è demandato il compito di individuare le tipologie di dipendenti beneficiari, la portata definitoria del termine “collaboratori” del RUP, che la legge lascia aperto, nonché l’ammontare delle percentuali da corrispondere a ciascuna figura professionale interna.

L’Ente locale, dunque, nelle more della approvazione del Regolamento e della stipula del contratto decentrato, può (ed anzi deve), in esecuzione dell’art. 113, accantonare, a copertura degli incentivi tecnici, risorse nel Fondo, entro i limiti massimi previsti dalla legge, ma non può liquidarli, ripartendoli tra i propri dipendenti, poiché a tale ripartizione è funzionale e necessaria proprio l’emanazione dell’atto regolamentare.

Come evidenziato dai magistrati contabili i compensi incentivanti non sono riconoscibili a Commissari di gara chiamati ad aggiudicare l’appalto, essendo limitati a compensare soltanto l’esercizio di funzioni tecniche.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Lazio del. n. 57 -18


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