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Personale in part-time: riproporzionamento dei permessi per motivi personali e familiari


Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, caratterizzato da una ridotta prestazione oraria su tutti i giorni lavorativi, il riproporzionamento dei permessi retribuiti per particolari motivi personali o familiari deve essere fatto non soltanto sul monte ore annuo a disposizione (18 ore), ma anche rispetto alle sei ore, previste dal comma 2, lett. e), del citato art.32 del CCNL del 21.5.2018, quale decurtazione convenzionale del monte ore, in caso di fruizione del permesso per l’intera giornata.

Questo il chiarimento fornito dall’Aran con l’orientamento applicativo CFL5 del 2 agosto 2018.

L’articolo 32 del CCNL comparto Funzioni Locali del 21.5.2018 stabilisce che al dipendente possono essere concesse, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, 18 ore di permesso retribuito nell’anno, per particolari motivi personali o familiari.

Tali permessi possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell’intera giornata lavorativa: in tale ipotesi, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari a sei ore (comma 2, lett. e), del citato art. 32 del CCNL del 21.5.2018).

Per quanto riguarda il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, in coerenza con i principi generali che regolano tale tipologia di rapporto di lavoro, la clausola del contratto prevede espressamente il riproporzionamento del monte ore annuo di 18 ore di permessi retribuiti per particolari motivi personali o familiari (art. 32, comma 4, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018).

Trattandosi di permesso fruito su base oraria, il riproporzionamento va effettuato in tutti i casi di rapporto di lavoro a tempo parziale (verticale, orizzontale e misto).

Per coerenza ed al fine di assicurare trattamenti uniformi con il personale a tempo pieno, l’Aran è dell’avviso che, nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, caratterizzato da una ridotta prestazione oraria su tutti i giorni lavorativi, debba procedersi anche al riproporzionamento delle sei ore, quale decurtazione convenzionale del monte ore, in caso di fruizione del permesso per l’intera giornata.


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