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Friuli, del. n. 37 – Ruolo e funzioni delle commissioni consiliari del Comune


Un sindaco ha chiesto un parere in merito al ruolo e alle funzioni delle commissioni consiliari del Comune, in relazione alla spettanza o meno di un’indennità di presenza per i loro componenti.

I magistrati contabili del Friuli, con la deliberazione 37/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 3 agosto, hanno ricordato che l’articolo 38, sesto comma, del Tuel, stabilisce che, qualora lo statuto lo preveda, il Consiglio comunale possa avvalersi di commissioni costituite al proprio interno e con criterio proporzionale, demandando alla sede regolamentare la determinazione delle competenze, la disciplina degli aspetti organizzativi e delle forme di pubblicità dei loro lavori.

La legge configura quindi le commissioni consiliari come organi interni, di cui non è obbligatoria la costituzione, la quale deve comunque essere in ogni caso prevista dallo statuto.

Trattandosi di un organo di stretta emanazione consiliare, la fonte regolamentare, cui è dalla legge demandata la disciplina organizzativa, può esplicarsi solo nei limiti delle competenze consiliari e con l’obbligo di garantire (adeguate) forme di pubblicità ai lavori delle commissioni.

E’ inoltre necessario che l’individuazione dei loro componenti avvenga con esclusivo riferimento ai consiglieri comunali e nel rispetto del principio di proporzionalità tra le forze politiche presenti in Consiglio.

Sia la normativa statale (art. 82 e 83 del Tuel) che regionale prevedono la spettanza di un’indennità giornaliera di presenza per i consiglieri che partecipino ai lavori di commissioni consiliari.

L’indennità di presenza per la partecipazione ai lavori delle commissioni consiliari può essere legittimamente e utilmente corrisposta a condizione che:

  • la partecipazione ai lavori della commissione sia “effettiva”, sottintendendosi in tal modo non solo la presenza del consigliere comunale ai lavori della Commissione (è infatti evidente che se non fosse presente non gli spetterebbe alcuna indennità di presenza), ma anche che la sua presenza sia foriera di un contributo utile alle finalità della Commissione;
  • i lavori della Commissione, che si avvale di un apporto necessariamente effettivo dei suoi componenti, risultino effettivamente strumentali alle esigenze consiliari, alla cui soddisfazione i lavori della commissione stessa sono preordinati.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Friuli Venezia Giulia del. n. 37 -18


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