Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Nuovo CCNL Funzioni Locali: le 18 ore annuali di permesso per visite specialistiche


I lavoratori possono avvalersi per intero, entro il 31.12.2018, delle 18 ore annuali della nuova tipologia di permesso per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, previsto dall’articolo 35 del nuovo CCNL Funzioni Locali, anche se il contratto collettivo nazionale è stato sottoscritto definitivamente solo in data 21.5.2018.

Questo il chiarimento fornito dall’Aran con l’orientamento applicativo CFL2 del 2 agosto 2018.

L’articolo 35 del CCNL delle Funzioni Locali del 21 maggio 2018 ha introdotto un’organica ed esaustiva disciplina in materia di “assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici”.

Il nuovo istituto contrattuale, applicabile dal 22 maggio 2018, infatti, prevede un quantitativo di 18 ore annue che, potranno essere fruite, alle condizioni espressamente stabilite dal citato art. 35 del CCNL del 21.5.2018.

Come evidenziato dall’Aran, trattandosi di un istituto del tutto nuovo, l’eventuale fruizione nei primi mesi del 2018, di assenze per visite specialistiche a giorni non può avere alcuna incidenza sul quantitativo complessivo delle ore che la richiamata disciplina contrattuale riconosce al personale.

Pertanto, nel corso del 2018, il lavoratore potrà comunque fruire di permessi retribuiti per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, nel limite delle 18 ore annue, anche se precedentemente al 21.5.2018 si era già assentato, a giorni, per la medesima motivazione.

Del resto, la suddetta clausola contrattuale non contiene alcuna espressa indicazione circa una eventuale maturazione progressiva del diritto ai permessi di cui si tratta.

Tali permessi, come evidenziato nell’orientamento applicativo CFL3 del 2 agosto 2018, possono essere fruiti anche per frazioni inferiori alla singola ora, con imputazione al monte ore annuale delle 18 ore delle frazioni di ora effettivamente utilizzate (ad esempio, 45 minuti)

E’ sempre possibile, in ogni caso, l’utilizzo per periodi composti da un’ora o da un numero intero di ore, seguiti da frazioni di ora (ad esempio, un’ora e quindici minuti, un’ora e trenta, due ore e 30 ecc.).

Anche in questi casi la decurtazione sarà pari alla durata del permesso effettivamente utilizzato dal dipendente.

Si segnala il seminario di studi “Il contratto decentrato e il fondo incentivante dopo il nuovo CCNL Funzioni Locali” in programma a Firenze il 28 settempre p.v.


Richiedi informazioni