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Nuovo assetto delle posizioni organizzative: come comportarsi nel periodo transitorio


Al fine di garantire la funzionalità ed operatività degli uffici, nel caso in cui l’ente non abbia ancora proceduto alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative (modifica dei contenuti delle precedenti posizioni organizzative in relazione al nuovo assetto delineato dal CCNL; graduazione delle stesse sulla base anche dei nuovi criteri previsti dalle parti negoziali; diversa disciplina delle modalità di determinazione della retribuzione di posizione e di risultato; determinazione dei nuovi criteri generali per il conferimento e revoca degli incarichi) è possibile, in via del tutto eccezionale, anche durante il periodo transitorio, conferire la titolarità  della posizione organizzativa priva di titolare, applicando i criteri già precedentemente adottati nell’osservanza delle precedenti previsioni del precedente art. 9, comma 2, del CCNL del 31.3.1999 e fino ad oggi già applicati.

Questo il chiarimento fornito dall’Aran con l’orientamento applicativo CFL6 del 2 agosto 2018.

L’art. 13 del CCNL “Funzioni locali” del 21 maggio 2018, rubricato “area delle posizioni organizzative”, ha innovato la materia delle posizioni organizzative sostituendo integralmente le norme contrattuali precedenti, prevedendo che gli enti locali istituiscano posizioni di lavoro (assegnabili, di regola, a personale di categoria D) che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di risultato, lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità (lett. a) o di attività con contenuti di alta professionalità (lett. b).

L’art. 13, comma 3, del medesimo CCNL prevede, inoltre, un periodo transitorio nel corso del quale gli incarichi di posizione organizzativa già conferiti ai sensi delle norme pregresse (sia l’art. 8 del CCNL 31 marzo 1999 sia l’art. 10 del CCNL 22 gennaio 2004), proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative (da effettuare dopo la determinazione dei relativi criteri generali, ex art. 14, comma 1) e, comunque, non oltre il 20.5.2019 (ovvero un anno dalla data di sottoscrizione del CCNL del 21 maggio 2018).


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