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Emilia, del. n. 112 – Locazioni brevi e imposta di soggiorno


Un sindaco ha chiesto un parere in merito al permanere degli obblighi in materia di resa del conto giudiziale in capo ai soggetti che incassano direttamente i canoni o corrispettivi del soggiorno (gestore della struttura ricettiva, soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare, soggetto che gestisce portali telematici) dopo l’emanazione dell’art. 4, comma 5-ter, del d.l. 50/2017, secondo il quale “Il soggetto che incassa il canone o corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno…, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale”.

I magistrati contabili dell’Emilia, con la deliberazione 112/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 2 agosto, hanno rimesso gli atti gli atti al Presidente della Corte dei conti, affinché valuti la possibilità di una pronuncia di orientamento generale da parte delle Sezioni riunite.

Al riguardo, infatti, si contrappongono due tesi.

La prima ritiene che la nuova disposizione, che qualifica responsabile d’imposta il soggetto che incassa direttamente il canone o il corrispettivo, ovvero l’eventuale intermediario (sia esso esercente l’attività di intermediazione immobiliare o titolare di un portale telematico) quando provvede all’incasso del canone o del corrispettivo dovuto dall’ospite, concerne unicamente la fattispecie delle locazioni brevi. Non si estende, pertanto, alle prestazioni di carattere alberghiero che pure danno luogo all’applicazione dell’imposta di soggiorno.

Tale soluzione, tuttavia, desta perplessità ove si consideri che la disciplina dell’imposta di soggiorno così interpretata darebbe luogo ad evidenti illogicità qualificando colui che riscuote il canone o il corrispettivo, sia esso diretto gestore della struttura ricettiva o intermediario, responsabile dell’imposta nel caso delle locazioni brevi e agente contabile negli altri casi, più specificamente riconducibili all’attività alberghiera, che pure danno luogo al presupposto tributario.

La seconda tesi, viceversa, individua nella previsione del comma 5-ter una nuova disciplina generale del tributo, in forza della quale sarebbe sempre responsabile del tributo il gestore della struttura ricettiva che riscuote o l’eventuale intermediario.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Emilia Romagna del. n. 112 -18


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