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Piemonte, del. n. 93 – Interventi su impianti sportivi: incidenza sull’equilibrio finanziario


Un sindaco ha chiesto un parere in merito un parere in merito alla possibilità di escludere dalla normativa sui vincoli di pareggio di bilancio le spese di impiantistica sportiva relative alla ristrutturazione, manutenzione straordinaria e/o nuova costruzione, alla luce delle norme contenute nella legge 27 dicembre 2017 n. 205.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 93/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 1° agosto, hanno evidenziato che la legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), ha introdotto delle misure per consentire agli enti locali di sostenere spese di investimento su impianti sportivi anche in deroga al vincolo del saldo non negativo tra entrate finali e spese finali.

Infatti, il comma 874 dell’articolo 1 della legge 205/2017 è intervenuto sulla formulazione del comma 485 dell’art. 1 della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017), prevedendo, “al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito”, la possibilità per gli enti locali di ottenere l’assegnazione di spazi finanziari nell’ambito dei patti nazionali di cui all’articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 “nel limite complessivo di 900 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019, di cui 400 milioni di euro annui destinati ad interventi di edilizia scolastica e 100 milioni di euro annui destinati a interventi di impiantistica sportiva, e nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023”.

Il successivo comma 487-bis dell’art. 1 della legge n. 232/2016, inserito con la legge di bilancio 2018, dispone che “gli enti locali comunicano gli spazi finanziari destinati ad interventi di impiantistica sportiva di cui necessitano, entro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per lo sport secondo le modalità individuate e pubblicate nel sito internet http://www.sportgoverno.it/. Le richieste di spazi finanziari sono complete delle informazioni relative: a) al fondo di cassa al 31 dicembre dell’anno precedente; b) all’avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell’anno precedente”.

Infine, a norma del comma 489, così come modificato nel 2017, l’Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri individua, secondo specifici parametri di priorità fissati dalla legge stessa, gli enti locali che, avendone fatto richiesta nel termine perentorio fissato dalla legge, possono beneficiare di spazi finanziari ed il relativo importo.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Piemonte del. n. 93-18


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