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Puglia, del. n. 111 – Piani triennali dei fabbisogni di personale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione delle linee di indirizzo introdotte dal DM  08/05/2018, in materia di predisposizione dei piani triennali dei fabbisogni di personale (PTFP), in particolare sulla corretta determinazione del tetto di spesa potenziale degli enti locali soggetti al patto di stabilità.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 111/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 31 luglio, hanno evidenziato che le linee di indirizzo introdotte dal DM  08/05/2018, all’articolo 2, comma 2.1, prevedono il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica introdotto dall’art. 6 del d.lgs 165/2001 e affermano che “la stessa dotazione organica si risolve in un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile ……. e che per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l’indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente”.

Il mutato quadro normativo attribuisce centralità al piano triennale del fabbisogno di personale che diviene strumento strategico per individuare le esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini.

Come evidenziato dai magistrati contabili, il tetto di spesa degli enti locali soggetti al patto di stabilità è individuato dall’articolo 1, comma 557-quater nel valore medio del triennio 2011/2013.

Nella spesa di personale rilevante ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni dettate dall’art. 3, comma 5 del d.l 90/2014, devono essere considerate anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione del lavoro, per il personale dirigenziale a contratto di cui all’art. 110 del Tuel,  nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi partecipati facenti comunque capo all’Ente (comma 557-bis, aggiunto all’art. 14, comma 7, del d.l. 78/2010).

Come evidenziato dai magistrati contabili, nel computo del tetto di spesa del personale rientrano tutte le risorse stanziate in bilancio con vincolo di destinazione al trattamento accessorio del personale, indipendentemente da eventuali risorse derivanti da maggiori entrate.

Vi rientra, pertanto, anche il costo per le progressioni economiche orizzontali, finanziato con il fondo della contrattazione decentrata.

Si segnala il seminario di studi “Il contratto decentrato e il fondo incentivante dopo il nuovo CCNL Funzioni Locali” in programma a Firenze il 28 settembre 2018.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Puglia del. n. 111 -18


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