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Lombardia, del. n. 225 – Assistenza a minori disabili


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla competenza comunale sull’erogazione dell’assistenza educativa ad un minore disabile residente o dimorante nel territorio comunale ma frequentante un asilo nido al di fuori del territorio comunale.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 225/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 31 luglio, hanno ricordato che l’articolo 139 del d.lgs. 112/1998 attribuisce alle province, in relazione all’istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti, fra l’altro, i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazioni di svantaggio.

Come precisato dalla Corte Costituzionale, le finalità di formazione e socializzazione perseguite dagli asili nido sono assimilabili a quelle propriamente riconosciute alle istituzioni scolastiche (Corte Cost. sentenza n. 467 del 2002, id. n. 370 del 2003).

Inoltre, come evidenziato dalla magistratura contabile, la mancata espressa previsione del servizio per gli “asili nido” nella nuova elencazione delle funzioni fondamentali dei comuni (di cui alla legge 7 agosto 2012 n. 135) non vale, in mancanza di univoca volontà in tal senso del legislatore, a far ritenere che tale servizio non rientri più nelle generali funzioni facenti capo ai comuni e qualificabili come fondamentali ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. p) Cost. (sez. Piemonte, del. n. 262/2013).

Spetta al Comune valutare attentamente le proprie scelte di erogazione di servizi, partendo proprio dagli inderogabili obblighi di legge come quelli che impongono di prestare la predetta forma di assistenza – in questo caso a minori disabili sul principio della residenza – valorizzando al massimo grado le risorse disponibili in rigorosa applicazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa.

In assenza di specifiche previsioni di deroga legislativa, non è possibile introdurre in via esegetica eccezioni all’applicazione dei cogenti vincoli di finanza pubblica, pur a fronte dell’invocata necessità di assicurare servizi essenziali per la collettività rientranti tra i compiti ineludibili della Civica Amministrazione, spettando a ciascun ente individuare gli ulteriori servizi che riesce a garantire in base all’effettiva situazione finanziaria ed ai vincoli di finanza pubblica, sulla scorta delle previsioni di legge.

Ciò significa che gli enti devono stabilire una sorta di ‘graduatoria di importanza’ delle attività da svolgere, nel rispetto delle disposizioni normative.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Lombardia del. n. 225 -18


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