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Veneto, del. n. 264 – Incentivi per funzioni tecniche: non liquidabili in assenza del regolamento


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di ripartire le somme accantonate prima della adozione del regolamento previsto dal d.lgs. 50/2016 per gli incentivi per funzioni tecniche, allo scopo di remunerare prestazioni rese in precedenza dai dipendenti dell’ente.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 264/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 30 luglio, hanno ribadito che gli incentivi per funzioni tecniche, diversamente da quanto accade per il trattamento retributivo (principale o accessorio) dei pubblici dipendenti, di competenza della contrattazione collettiva nazionale, sono previsti attualmente dall’art. 113 del d.lgs. 50/2016 che definisce le prestazioni (espletamento di funzioni tecniche, appunto, analiticamente  individuate) che danno luogo alla corresponsione degli stessi.

Lo speciale trattamento retributivo in questione, dunque, trova la propria fonte in una norma, la quale prevede, ai fini della corresponsione – rectius ripartizione del fondo all’uopo accantonato – la fissazione dei criteri e della modalità di distribuzione delle risorse ad esso specificamente “destinate” in sede di contrattazione collettiva decentrata e l’adozione di “apposito regolamento”.

L’adozione del regolamento costituisce un “passaggio fondamentale per la regolazione interna della materia” (Sez. Autonomie, del. 18/2016), essendo l’atto che rende determinabile il quantum dell’incentivo spettante ai singoli dipendenti, con ciò sancendo il sorgere della pretesa patrimoniale (ovvero del diritto) alla corresponsione del trattamento accessorio.

Di recente, con riferimento ad una fattispecie sorta nella vigenza della disciplina anteriore al Codice degli appalti, la Corte di Cassazione ha chiarito che non è possibile riconoscere il diritto all’incentivo in assenza del regolamento (allora prescritto dall’art. 18 della L. n. 109/1994, a seguito delle modifiche introdotte prima dall’art. 16 della L. n. 127/2007 e poi dall’art. 13 della L. n. 144 del 1999) e che, in ogni caso, “l’incentivo può essere attribuito se previsto dalla contrattazione collettiva decentrata e se sia stato adottato l’atto regolamentare della Amministrazione aggiudicatrice volto alla precisazione dei criteri di dettaglio per la ripartizione delle risorse finanziarie confluite nel Fondo” (Cass. civ. sez. lav., sentenza 5 giugno 2017, n. 13937/2017).

Di conseguenza, lo svolgimento delle attività tecniche (ed amministrative) non costituisce, in sé, un fatto compiuto generatore della pretesa patrimoniale alla erogazione dell’incentivo per funzioni tecniche, essendo a tal fine necessario il regolamento e la fissazione dei criteri di riparto del fondo, la cui assenza, sempre secondo la Suprema Corte, non può essere ovviata attraverso l’esercizio della potestà di cui all’art. 2099 c.c. o, comunque, determinante l’acquisizione definitiva di una utilità da parte dei soggetti interessati.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Veneto del. n. 264 -18


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