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Anticorruzione: il Piano deve prevedere la rotazione del personale o misure alternative


Il Piano Anticorruzione deve contenere un’adeguata disciplina della misura della rotazione dei dipendenti, con modalità certe ed indicazione dei tempi e dei soggetti deputati ad attuarla, nonché prevedere controlli sull’attuazione.

Le piccole dimensioni dell’ente non giustificano un’applicazione soft delle misure anticorruzione.

Questo quanto ribadito dall’Anac nella delibera n. 555 del 13 giugno 2018, con la quale ha imposto a un ente con poco meno di 15.000 abitanti di conformare il PTPCT 2018-2020 a quanto previsto dalla normativa, adottando misure di prevenzione della corruzione finalizzate ad evitare il consolidarsi di posizioni di privilegi nell’ambito degli uffici.

A fronte delle contestazioni mosse dall’Autorità, il RPCT aveva evidenziato le piccole dimensioni del Comune (14.352 abitanti), nonché l’impossibilità di applicare la rotazione, pena la perdita della professionalità acquisita dai responsabili.

Nell’ambito del PNA 2016 la rotazione del personale è considerata quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione.

L’alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate.

Condizionamenti nell’applicazione della rotazione possono derivare per le ipotesi di attività c.d. infungibili, il cui svolgimento è direttamente correlato al possesso di un’abilitazione professionale e all’iscrizione al relativo albo, quali ad esempio gli avvocati, gli architetti, gli ingegneri.

Come ribadito dall’Autorità non si può invocare il concetto di infungibilità nel caso in cui si tratti di categorie professionali omogenee.

Al fine di evitare l’inamovibilità dei preposti ai Settori, causata dall’elevata preparazione di determinati dipendenti, l’amministrazione dovrebbe programmare periodi di affiancamento del responsabile di una certa attività con un altro operatore che nel tempo potrebbe sostituirlo.

L’Amministrazione dovrebbe, inoltre, prevedere attività di formazione dei dipendenti, per garantire che sia acquisita da parte degli stessi la qualità delle competenze professionali e trasversali necessarie per dare attuazione alla rotazione in senso stretto.

Una formazione di buon livello in una pluralità di ambiti operativi può contribuire a rendere il personale più flessibile e impiegabile in diverse attività.

Così come dovrebbe essere privilegiata la circolarità delle informazioni attraverso la cura della trasparenza interna delle attività, che, aumentando la condivisione delle conoscenze professionali per l’esercizio di determinate attività, conseguentemente aumenta le possibilità di impiegare per esse personale diverso.

Ove non sia possibile utilizzare la rotazione come misura di prevenzione contro la corruzione, le amministrazioni sono tenute a operare scelte organizzative, nonché ad adottare altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi.

Una misura alternativa che potrebbe essere adottata, in luogo della rotazione, è quella di prevedere, per le istruttorie più delicate nelle aree a rischio, meccanismi di condivisione delle fasi procedimentali prevedendo di affiancare al funzionario istruttore un altro funzionario, in modo che, ferma restando l’unitarietà della responsabilità del procedimento, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell’istruttoria.

Infatti, la concentrazione di più mansioni e più responsabilità in capo ad un unico soggetto può esporre l’amministrazione a rischi come quello che il medesimo soggetto possa compiere errori o tenere comportamenti scorretti senza che questi vengano alla luce.

Altro criterio utilizzabile è quello della c.d. “segregazione delle funzioni”, che consiste nell’affidamento delle varie fasi di procedimento appartenente a un’area a rischio a più persone, avendo cura di assegnare la responsabilità del procedimento ad un soggetto diverso dal Dirigente cui compete l’adozione del provvedimento finale.

A tal fine, dovrebbero attribuirsi a soggetti diversi compiti relativi a:

  1. svolgimento d’istruttorie e accertamenti;
  2. adozione di decisioni;
  3. attuazione delle decisioni prese;
  4. effettuazione delle verifiche.

Si evidenzia, infine, che nella delibera in commento l’Anac ha ridefinito il concetto di “piccoli comuni” che, in base al PNA 2016, includeva gli enti con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

Ciò sulla base di quanto previsto dalla legge 158/2017 recante “misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni” che all’art. 1, comma 2, definisce piccoli comuni quelli con popolazione residente fino a 5.000 abitanti.


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