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Costituzione società spin-off: il socio privato deve essere scelto con procedure ad evidenza pubblica


Il socio privato di spin off o di start up universitari deve essere selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica, come previsto dall’art. 5, comma 9, del d.lgs. 50/2016 cui rinvia l’art. 7, comma 5, d.lgs. 175/2016.

Questo quanto chiarito dall’Anac nel parere sulla normativa n. 620 del 4 luglio 2018.

Il d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), dopo  aver stabilito, all’articolo 4, che le p.a. non possono, direttamente o  indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di  beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie  finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di  minoranza, in tali società e dopo aver indicato al comma 2 le attività ammesse, prevede al comma 8 che «E’ fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi  degli articoli  e del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall’articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,  nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. …».

Il correlato disposto dell’articolo 26, comma 12-ter del predetto T.U., stabilisce inoltre che «Per le società di cui all’articolo 4, comma 8, le disposizioni dell’articolo 20 [Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche] trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione».

Come evidenziato dall’Anac il d.lgs. 175/2016 non prevede espressamente, per le società spin off, l’esclusione dell’applicazione dell’art. 7, comma 5 del predetto decreto legislativo, ai sensi del quale «nel caso in cui sia prevista la partecipazione all’atto costitutivo di soci privati, la scelta di questi ultimi avviene con procedure di evidenza pubblica a norma dell’articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016».

In assenza di una deroga espressa, tale norma deve ritenersi applicabile anche nei casi in cui l’università o l’ente di ricerca intendano costituire società spin off, trattandosi di società di capitali con partecipazione di soci privati.


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