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Appalti: legittimo richiedere, quale requisito di capacità tecnica, un unico contratto di punta


Qualora il servizio risulti di particolare complessità, non è illogica nè contraria ai principi concorrenziali la scelta della stazione appaltante di richiedere, ai fini dell’ammissione alla gara, l’esecuzione di un (unico) contratto di punta.

Tale requisito di capacità tecnica mira ad assicurare alla stazione appaltante che i partecipanti alla gara abbiano un’esperienza adeguata con riguardo alle specifiche prestazioni contrattuali.

E’ evidente come tale esigenza non possa essere soddisfatta attraverso una miriade di micro contratti che, nel loro insieme, raggiungano l’importo richiesto.

Questo il principio espresso dal Tar Campania con la sentenza n. 4729 del 16 luglio 2018.

Come ribadito dai giudici amministrativi, rientra nella discrezionalità tecnico-amministrativa della stazione appaltante il compito di valutare il livello di sicurezza tecnico-economica da garantire nell’espletamento del servizio da appaltare, in ragione del quale prescegliere, tra i requisiti di ammissione alla procedura selettiva, quelli che si presentino più idonei e funzionali, in consonanza con la natura e le caratteristiche del servizio da appaltare.

In base al disposto dell’articolo 83, comma 2, del d.lgs. 50/2016, la stazione appaltante può fissare discrezionalmente i criteri di partecipazione, sulla base dell’attinenza, della proporzionalità e della necessità rispetto all’oggetto dell’appalto, in modo da garantire l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti.

In tale prospettiva il c.d. servizio di punta, preordinato a garantire la preventiva dimostrazione dell’affidabilità del concorrente nella gestione di un contratto similare a quello a stipularsi, costituisce una sorta di “prova di resistenza” in merito alla sussistenza della necessaria capacità tecnico-organizzativa per l’affidamento e la gestione del servizio in gara (Anac, del. n. 177/2018).

In proposito, l’esecuzione di una pluralità di contratti che, nel loro insieme, raggiungono l’importo richiesto dalla stazione appaltante non può ritenersi equipollente all’esecuzione di un unico contratto che, isolatamente considerato, raggiunga il suddetto valore.


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