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Incarico professionale o appalto di servizi: la differente disciplina applicabile all’affidamento


Qualora sia prevalente il “carattere personale o intellettuale della prestazione richiesta”, anziché quello imprenditoriale, l’incarico al professionista esterno è riconducibile al contratto d’opera (art. 2222 cod. civ.), in particolare, al contratto d’opera intellettuale (art. 2229 cod. civ.), e non al contratto di appalto di servizi ex art. 1655 c.c.

Questo quanto chiarito dalla Corte dei Conti, sez. Campania, con la deliberazione n. 88/2018, con la quale è stata rilevata l’illegittimità della procedura di conferimento di un incarico di prestazione artistica per la realizzazione di un documentario e di uno spot audio video, e della conseguente spesa, avvenuta sotto la forma dell’appalto di servizi.

Nel caso di specie il Dirigente aveva affidato ad un professionista, in qualità di sceneggiatore, direttore e protagonista, un incarico di prestazione artistica per la realizzazione di un documentario della durata di circa 10 minuti e di uno spot audio video di circa 30 secondi con approvazione del relativo schema di contratto.

L’affidamento era stato effettuato senza esperimento di una procedura comparativa, richiamando l’articolo 36, comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016, che disciplina l’affidamento diretto di servizi.

I magistrati contabili hanno qualificato la fattispecie come un incarico individuale ai sensi dell’art. 7, commi 6 e 6 bis, del d.lgs. 165/2001, in quanto riconducibile al contratto d’opera (art. 2222 cod. civ.), in particolare, al contratto d’opera intellettuale (art. 2229 cod. civ.).

Sul piano procedurale, pertanto, sono stati riscontrati molteplici scostamenti dalla disciplina normativa in quanto:

  • l’affidamento dell’incarico non era stato preceduto da un accertamento reale sull’assenza di servizi o di professionalità, interne all’ente, in grado di adempiere l’incarico;
  • lo stesso era stato conferito senza prima espletare una procedura di selezione comparativa, adeguatamente pubblicizzata, finalizzata ad assicurare alla P.A. la migliore offerta da un punto di vista qualitativo e quantitativo;
  • non era stato acquisito il parere obbligatorio del Collegio dei revisori dell’ente ai sensi dell’art. 1, comma 42 della L. n. 311/2004;
  • non erano stati rispettati gli obblighi di comunicazione e pubblicità: il conferimento di siffatto incarico non era stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell’articolo 53, comma 14, secondo periodo, del d.lgs. 165/2001 né era stata curata la pubblicazione sul sito web ai sensi dall’art. 15, comma 2 del d.lgs. 33/2013.

Per tale ragione, accertata l’illegittima della relativa spesa, i magistrati contabili hanno effettuato la segnalazione alla procura della Corte dei conti per tutti i profili di potenziale competenza in materia di responsabilità amministrativa-contabile.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Campania del. n. 88 -18


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