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Veneto, del. n. 241 – Fondi Comuni Confinanti e spesa di personale


Un sindaco ha chiesto se gli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo determinato disposte per l’attuazione di progetti finanziati con le risorse di cui alla suddetta legge 191/2009 possano ritenersi esclusi dal calcolo per la determinazione dei limiti di spesa.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 241/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 20 luglio, hanno evidenziato che con i Fondi Comuni Confinanti le somme attribuite a ciascun Comune vengono imputate direttamente ai bilanci del Comune stesso che si assume la piena responsabilità delle spese.

Pertanto, gli oneri per le assunzioni di personale, sia pur a tempo determinato ed in funzione della realizzazione dei progetti autorizzati dal Comitato, non possono qualificarsi quali “servizi per conto terzi” e riferibili alla responsabilità del soggetto “Comitato”.

Rientrando così a pieno titolo nei normali capitoli di bilancio, tali somme vanno gestite secondo le normali procedure ed anche le eventuali assunzioni devono soggiacere alle regole ed ai criteri dettati dal legislatore nazionale, compresi quelli di contenimento della finanza pubblica.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Veneto del. n. 241 -18


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