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Utilizzo della struttura pubblica per fini privati: danno all’immagine e da disservizio


Risponde di danno all’immagine e danno da disservizio il dipendente che utilizza la strumentazione professionale messa a disposizione dall’ente di appartenenza per fini professionali di tipo privatistico.

Questo il principio espresso dalla Corte dei Conti, sez. centrale di Appello, con la sentenza n. 264 depositata il 9 luglio 2018.

Nel caso di specie un primario di un reparto ospedaliero, nonostante avesse optato per il regime di extramoenia, aveva svolto all’interno della struttura ospedaliera delle visite private, così utilizzando risorse strumentali ed umane pubbliche.

Il procedimento disciplinare avviato dall’amministrazione si era concluso con il licenziamento senza preavviso, mentre il procedimento penale si era concluso con una sentenza di patteggiamento per il reato di abuso d’ufficio.

I giudici contabili, in considerazione del fatto che il Primario di un reparto ospedaliero rappresenta la sanità pubblica sul territorio e, dal punto di vista dell’assistenza sanitaria ai cittadini-pazienti, costituisce una figura apicale, hanno confermato il danno da disservizio e il danno all’immagine arrecato all’Amministrazione sanitaria.

Leggi la sentenza
CC Giur. I° Sez. Centrale Appello sent. n. 264 – 18


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