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Liguria, del. n. 105 – Entrate derivanti da contratti di sponsorizzazione


Un sindaco ha chiesto in quali casi, e nella ricorrenza di quali presupposti e limiti, le risorse derivanti dall’attivazione delle iniziative previste dal combinato disposto degli artt. 43 della legge n. 449/1997 e 119 del d.lgs. 267/2000 possano essere escluse dai limiti di finanza pubblica posti al trattamento accessorio complessivo del personale dipendente, ex articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 105/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 19 luglio, hanno chiarito che, in linea generale, i compensi aventi fonte nei contratti, atti o azioni adottate dagli enti locali ai sensi dell’art. 43 della legge n. 449 del 1997 (o meglio, nella quota dei fondi per la contrattazione integrativa alimentati da tali risorse), risultano soggetti ai limiti di finanza pubblica posti, annualmente, al trattamento economico accessorio complessivo del personale dipendente, imposti, al momento, nell’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017.

L’esclusione è possibile nel solo caso in cui i ridetti emolumenti trovino copertura finanziaria in trasferimenti operati da soggetti privati in esecuzione di specifico contratto (per esempio, di sponsorizzazione) che permetta alle amministrazioni di conseguire un’entrata aggiuntiva rispetto a quelle ordinariamente spettanti (Sezioni Riunite, del. n. 7/2011; Sezione delle Autonomie, del. n. 21/2014, n. 26/2014, n. 20/2017 e n. 23/2017).

In queste ipotesi, nella ricorrenza degli ulteriori presupposti e requisiti previsti dall’art. 43 della legge n. 449 del 1997 (in particolare, della preventiva copertura di tutte le ulteriori spese che l’amministrazione deve eventualmente sostenere in conseguenza dell’iniziativa di sponsorizzazione), una quota delle predette risorse può affluire ai fondi per la contrattazione integrativa, in aderenza alla pertinente norma del contratto collettivo nazionale (attualmente l’art. 67, comma 3, lett. a) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018), ed essere esclusa dai limiti posti dalle norme di finanza pubblica al trattamento economico accessorio ove ricorrano, altresì, gli ulteriori requisiti prescritti dalle deliberazioni delle Sezioni delle Autonomie e Riunite, ovvero siano dirette:

  • ad incentivare l’impiego pertinente, effettivo e comprovabile di specifiche unità lavorative in mansioni suppletive rispetto all’attività istituzionale di competenza (Autonomie, del. n. 20/2017 e n. 23/2017);
  • al raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale, da realizzare mediante il coinvolgimento in attività suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro (Autonomie, del. n. 34/2016).

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Liguria del. n. 105 -18

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