Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Gare: la stazione appaltante non può fissare una soglia di ribasso massimo sul prezzo


E’ illegittima la clausola della lex specialis che fissa la percentuale di ribasso massimo ammissibile rispetto alla base d’asta.

Tale previsione finisce non solo per annullare la concorrenza sull’elemento prezzo, ma anche per anticipare di fatto, ancorché indirettamente, la valutazione in ordine alla congruità dell’offerta nel suo complesso.

Questo quando evidenziato dall’Anac nel parere di precontenzioso n. 610 del 27 giugno 2018.

Nel caso di specie la lex specialis di gara imponeva il limite massimo del 50% di ribasso rispetto alla base d’asta.

Tale clausola – in via generale – è illegittima perché introduce un limite alla libertà di concorrenza sull’elemento economico (Cons. Stato, sent. n. 2912/2016).

Fissando una percentuale massima di ribasso ammesso la Stazione appaltante “suggerisce” già a priori quale ritiene essere il prezzo migliore, non consentendo così agli operatori economici di formulare la proposta economica sulla base delle proprie capacità aziendali, organizzative e imprenditoriali.

Tale limitazione, non può, poi, trovare giustificazione, nell’esigenza di garantire che il prezzo proposto sia sufficiente a sostenere il costo del lavoro (e, quando del caso, a salvaguardare la corretta applicazione dei CCNL), atteso che tali finalità devono essere perseguite attraverso lo strumento tipico all’uopo predisposto dal legislatore, all’art. 97 del d.lgs. 50/2016, che consente di  escludere dalla gara, all’esito del procedimento di verifica ivi contemplato, le offerte risultate anormalmente basse.


Richiedi informazioni