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Decreto dignità: le novità in materia di contratti di lavoro a tempo determinato e split payment


E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 161 del 13 luglio, il d.l. 87/2018 recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, in vigore dal 14 luglio 2018.

Il provvedimento introduce misure per contrastare il precariato in ambito lavorativo, mediante interventi sulle tipologie contrattuali, nonché semplificazioni fiscali per professionisti e imprese.

Il provvedimento, in particolare, al fine di limitare l’utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato, apporta delle modifiche agli articoli 19 (Apposizione del termine e durata massima), 21 (Proroghe e rinnovi) e 28 (Decadenza e tutele) del d.lgs. 81/2015 (cd. jobs act).

La durata massima dei contratti a tempo determinato passa da 36 a 24 mesi, con un numero massimo di rinnovi che scende quattro.

Nello specifico si prevede che il contratto di lavoro subordinato può essere stipulato senza alcuna causale giustificativa soltanto se prevede un termine di durata non superiore a 12 mesi.

In caso di durata superiore, comunque non superiore a 24 mesi, o a partire dalla prima proroga o rinnovo, è necessario indicare la sussistenza di una delle seguenti condizioni:

  1. esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività per esigenze sostitutive di altri lavoratori;
  2. esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.

In materia fiscale, inoltre, il provvedimento dispone l’abolizione dello split payment per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni dai professionisti i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto.

L’abolizione si applica alle operazioni per le quali le fatture sono emesse dal 15 luglio 2018.


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