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Gare: la mancata sottoscrizione del patto di integrità non determina l’esclusione


La mancanza produzione del “patto d’integrità” debitamente sottoscritto dal partecipante alla gara può essere regolarizzata, attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016.

Questo il principio ribadito dal Tar Abruzzo con la sentenza n. 294 del 12 luglio 2018.

L’articolo 1, comma 17, della legge 190/2012 prevede espressamente che “Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara”.

Tale disposizione autorizza le stazioni appaltanti a richiedere, negli atti di gara, la dichiarazione attestante l’accettazione degli obblighi contenuti nei protocolli di legalità o nei patti di integrità.

Come evidenziato dai giudici amministrativi l’omissione della sottoscrizione del “patto d’integrità”, ancorché indispensabile per la partecipazione alla gara, non attiene ai requisiti essenziali dell’offerta e dunque, la stazione appaltante è tenuta a ricorrere al soccorso istruttorio in luogo dell’esclusione (in tal senso Anac, parere n. 1374/2016).

Ciò in applicazione dell’articolo 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016, disciplinante il soccorso istruttorio, che consente di rimediare a eventuali omissioni, incompletezze e/o irregolarità di informazioni e documenti utili ai fini della partecipazione alla gara mediante l’integrazione, in caso di omissione od incompletezza della documentazione, o la regolarizzazione di documenti già presentati ma affetti da irregolarità o errori materiali.


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