La mancanza produzione del “patto d’integrità” debitamente sottoscritto dal partecipante alla gara può essere regolarizzata, attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016.
Questo il principio ribadito dal Tar Abruzzo con la sentenza n. 294 del 12 luglio 2018.
L’articolo 1, comma 17, della legge 190/2012 prevede espressamente che “Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara”.
Tale disposizione autorizza le stazioni appaltanti a richiedere, negli atti di gara, la dichiarazione attestante l’accettazione degli obblighi contenuti nei protocolli di legalità o nei patti di integrità.
Come evidenziato dai giudici amministrativi l’omissione della sottoscrizione del “patto d’integrità”, ancorché indispensabile per la partecipazione alla gara, non attiene ai requisiti essenziali dell’offerta e dunque, la stazione appaltante è tenuta a ricorrere al soccorso istruttorio in luogo dell’esclusione (in tal senso Anac, parere n. 1374/2016).
Ciò in applicazione dell’articolo 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016, disciplinante il soccorso istruttorio, che consente di rimediare a eventuali omissioni, incompletezze e/o irregolarità di informazioni e documenti utili ai fini della partecipazione alla gara mediante l’integrazione, in caso di omissione od incompletezza della documentazione, o la regolarizzazione di documenti già presentati ma affetti da irregolarità o errori materiali.