Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Assenza dei requisiti di assunzione: legittimo il provvedimento di decadenza dall’impiego


Se dopo l’assunzione l’amministrazione riscontra l’assenza del titolo richiesto per l’accesso al pubblico impiego, la pronuncia di decadenza dall’impiego è un atto dovuto, non essendo possibile effettuare valutazioni discrezionali in ordine ai requisiti di capacità e di idoneità del dipendente.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3263 del 31 maggio 2018.

Nel caso di specie, a circa due anni di distanza dall’assunzione di una dipendente nel posto di operatore bidello, l’amministrazione aveva accertato il mancato possesso del titolo di studio prescritto per l’accesso a tale qualifica funzionale e profilo professionale ai sensi del D.P.R. n. 347/1983, ovvero il diploma di licenza della scuola dell’obbligo.

L’amministrazione, in applicazione dell’ipotesi di “impiego conseguito mediante la produzione di documenti viziati da invalidità non sanabile”, contemplata dalla disciplina all’epoca vigente (art. 127 del D.P.R. 10.1.1957, n. 3), aveva disposto la cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Tale scelta è stata ritenuta corretta e doverosa.

In tale ipotesi, infatti, l’amministrazione non può compiere valutazioni discrezionali in ordine ai requisiti di capacità e di idoneità dell’impiegato.

Allo stesso modo, anche l’ottenimento nelle more del titolo culturale prescritto non è di per sé idoneo a sanare il vizio costituito dalla mancanza del titolo di studio richiesto al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro.


Richiedi informazioni