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Commissione giudicatrice: possibile avvalersi di un contributo tecnico esterno


La commissione giudicatrice può avvalersi di consulenti esterni per meglio valutare elementi di possibile criticità dei progetti presentati dai partecipanti, purché nei limiti di un mero supporto tecnico e non per supplire all’attività valutativa che compete ai commissari in via esclusiva.

Questo il principio espresso dal Tar Toscana con la sentenza n. 970 del 5 luglio 2018.

Nel caso di specie la commissione giudicatrice aveva deciso di avvalersi di un contributo tecnico esterno, volto ad acquisire, per una componente parziale delle offerte, le caratteristiche salienti – positive e negative – dei progetti presentati dai concorrenti.

Il consulente esterno non aveva svolto alcuna attività valutativa, limitandosi a fornire un mero supporto tecnico-istruttorio: i rilievi e le valutazioni contenuti nella relazione tecnica del consulente erano stati infatti rielaborati e trasfusi nel giudizio finale della commissione.

In definitiva, il consulente esterno si era limitato a svolgere un’attività istruttoria, fornendo alla commissione un mero supporto tecnico, senza affiancarla nelle proprie valutazioni.

A tal proposito i giudici amministrativi hanno rilevato che non è inibito alle commissioni di gara di avvalersi di consulenze esterne (fra le molte, Cons. Stato, sent. n. 112/2016, sent. n. 552/2015 e sent. n. 2026/2012; Tar Puglia Bari, sent. n. 1583/2012).

E’ invece essenziale che l’attribuzione dei punteggi avvenga da parte dei soli componenti la commissione in seduta plenaria della stessa.


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