La commissione giudicatrice può avvalersi di consulenti esterni per meglio valutare elementi di possibile criticità dei progetti presentati dai partecipanti, purché nei limiti di un mero supporto tecnico e non per supplire all’attività valutativa che compete ai commissari in via esclusiva.
Questo il principio espresso dal Tar Toscana con la sentenza n. 970 del 5 luglio 2018.
Nel caso di specie la commissione giudicatrice aveva deciso di avvalersi di un contributo tecnico esterno, volto ad acquisire, per una componente parziale delle offerte, le caratteristiche salienti – positive e negative – dei progetti presentati dai concorrenti.
Il consulente esterno non aveva svolto alcuna attività valutativa, limitandosi a fornire un mero supporto tecnico-istruttorio: i rilievi e le valutazioni contenuti nella relazione tecnica del consulente erano stati infatti rielaborati e trasfusi nel giudizio finale della commissione.
In definitiva, il consulente esterno si era limitato a svolgere un’attività istruttoria, fornendo alla commissione un mero supporto tecnico, senza affiancarla nelle proprie valutazioni.
A tal proposito i giudici amministrativi hanno rilevato che non è inibito alle commissioni di gara di avvalersi di consulenze esterne (fra le molte, Cons. Stato, sent. n. 112/2016, sent. n. 552/2015 e sent. n. 2026/2012; Tar Puglia Bari, sent. n. 1583/2012).
E’ invece essenziale che l’attribuzione dei punteggi avvenga da parte dei soli componenti la commissione in seduta plenaria della stessa.