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Gara telematica: il difetto di firma digitale di una dichiarazione non comporta l’esclusione


E’ illegittima l’esclusione dalla gara basata sull’assenza della firma digitale di una dichiarazione integrativa, comunque sottoscritta sul cartaceo, convertito in pdf, e corredata da documento di identità.

Questo il principio espresso dal Tar Calabria, Catanzaro, con la sentenza n. 1291 del 29 giugno 2018.

La firma digitale equivale alla firma autografa apposta su un documento cartaceo e, quindi, la sua funzione è garantire autenticità, integrità e validità di un atto.

Tale garanzia viene rispettata se il documento privo di firma digitale viene comunque sottoscritto, corredato da copia della carta di identità e trasformato in pdf.

A tal proposito l’articolo 65, comma 1, lett. c), del d.lgs. 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale) consente l’inoltro per via telematica alle p.a. delle dichiarazioni se, in alternativa alla firma digitale, sono “… sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento di identità”.


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