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Puglia, del. n. 97 – Rettifica riaccertamento straordinario precedentemente adottato


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’art.1, comma 848, della legge di bilancio 2018.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 97/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 5 luglio, hanno ricordato che tale norma prevede che “i comuni che non hanno deliberato il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi previsto dall’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, nonché quelli per i quali le competenti sezioni regionali della Corte dei conti o i servizi ispettivi del Ministero dell’economia e delle finanze hanno accertato la presenza di residui risalenti agli esercizi antecedenti il 2015 non correttamente accertati entro il 1°(gradi) gennaio 2015, provvedono, contestualmente all’approvazione del rendiconto 2017, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione 2014 e precedenti, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio 2018. L’eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario è ripianato in quote costanti entro l’esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015”.

In attuazione di questa disposizione è stato recentemente adottato il decreto ministeriale del 12 febbraio 2018.

La predetta disciplina, per il suo tenore letterale, risulta applicabile, sostanzialmente, solo in due diverse ipotesi:

  • per i Comuni che non hanno effettuato il riaccertamento straordinario
  • per i Comuni che, a seguito del riaccertamento straordinario effettuato, sono stati destinatari di rilievi da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e dei Servizi ispettivi del Ministero dell’economia e delle finanze per aver “accertato la presenza di residui risalenti agli esercizi antecedenti il 2015 non correttamente accertati entro il 1°(gradi) gennaio 2015”.

Come evidenziato dai magistrati contabili, tale norma non ha abolito il generale principio di unicità dell’operazione di riaccertamento straordinario e, stante il suo carattere evidentemente eccezionale, risulta di stretta interpretazione (non può dunque essere applicata, in via estensiva o analogica, al di fuori delle circoscritte ipotesi espressamente previste).

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Puglia del. n. 97-18


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