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Provvedimento di esclusione dalla gara: la competenza è del RUP


Se la lex specialis di gara si limita a stabilire tempi, modalità e luogo di apertura della busta “A- Documentazione amministrativa”, senza attribuire specificatamente, al soggetto chiamato a “presiedere” la seduta, la competenza a determinare le ammissioni e le esclusioni dei partecipanti dalla gara, spetta al Responsabile unico del procedimento (RUP) adottare le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.

Questo il principio espresso dal Tar Veneto, Venezia, con la sentenza n. 695 del 27 giugno 2018.

Nel caso di specie un operatore economico aveva contestato l’incompetenza del dirigente del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato del Comune in ordine all’adozione del provvedimento di esclusione emesso in seguito alla fase di valutazione della sussistenza dei requisiti di partecipazione alla gara, sostenendo la competenza, viceversa, del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del comma 3 dell’articolo 31 del d.lgs. 50/2016 e delle Linee guida Anac n. 3 recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni».

Dello stesso avviso i giudici amministrativi.

Il legislatore, nella disposizione di cui all’articolo 31, comma 3, del d.lgs. 50/2016 ha identificato nel responsabile unico del procedimento il dominus della procedura di gara, in quanto titolare di tutti i compiti prescritti, salve specifiche competenze affidate ad altri soggetti.

L’art. 31, comma 3, del d.lgs. 50/2016 stabilisce, infatti, che “il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti”.

Il successivo comma 4 declina in modo puntuale, poi, una serie di compiti del RUP “oltre” a quelli specificatamente previsti da altre disposizioni del codice.

Il nuovo codice, pertanto, conferma e rimarca l’assoluta centralità del ruolo del RUP nell’ambito dell’intero ciclo dell’appalto, nonché le cruciali funzioni di garanzia, di trasparenza e di efficacia dell’azione amministrativa che ne ispirano la disciplina codicistica (Cons. Stato, Comm. spec., 25 settembre 2017, n. 2040).

Queste conclusioni risultano corroborate dalle stesse indicazioni dell’ANAC declinate nelle linee guida n. 3 dedicate ai compiti del RUP, secondo le quali “Il controllo della documentazione amministrativa è svolto dal RUP, da un seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente nell’organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante. In ogni caso il RUP esercita una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate” (punto 5.2., verifica della documentazione amministrativa da parte del RUP, richiamato dal successivo punto 8, in relazione ai compiti del RUP per gli appalti di servizi, forniture e concessioni di servizi).

Le Linee Guida n. 3 riservano alla discrezionale valutazione organizzativa delle singole stazioni appaltanti la scelta se demandare il controllo della documentazione amministrativa al RUP, ad un seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente nell’organico, ad un apposito ufficio/servizio a ciò deputato.

Tuttavia, contestualmente, le stesse Linee Guida hanno stabilito che “in ogni caso” (e, quindi, sia quando il controllo della documentazione amministrativa è svolto dal RUP sia quando è svolto da un seggio di gara istituito ad hoc oppure da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato) il RUP è chiamato ad esercitare una funzione di “coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure” e ad adottare “le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate”.

Pertanto, se la lex specialis di gara non attribuisce “in modo specifico, dettagliato, distintamente” la competenza ad adottare i provvedimenti di ammissione e di esclusione al “seggio di gara” o ad altro soggetto diverso dal RUP, la competenza ad adottare il relativo provvedimento spetta al RUP.


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