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Servizi per conto di terzi: le indicazioni dei magistrati contabili


La spesa anticipata dall’ente per l’esecuzione di opere in sostituzione del soggetto obbligato, nonché la correlata entrata a rimborso, va contabilizzata fra le spese (e le entrate) correnti e non nelle spese (e nelle entrate) per servizi per conto terzi.

Questo quanto evidenziato dalla Corte dei Conti, sez. Liguria, nella deliberazione n. 88 depositata il 10 maggio 2018.

Nel caso di specie l’ente, a causa degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di novembre del 2014, aveva eseguito alcuni interventi di rimozione di materiale franoso e di demolizione di manufatti che non potevano essere differiti, appostando le relative partite debitorie e creditorie, tra le partite di giro.

Come osservato dai magistrati contabili, nella voce “servizi per conto terzi” possono rientrare solamente quelle operazioni poste in essere dall’ente per conto di altri soggetti, ma in ogni caso estranee al patrimonio e ai compiti che il Comune è chiamato ad assolvere.

Il punto 7.1 dei principi contabili applicati alla contabilità finanziaria, aventi valore di fonte primaria, specifica che “non hanno natura di “Servizi per conto di terzi” e, di conseguenza, devono essere contabilizzate negli altri titoli del bilancio: le operazioni svolte per conto di un altro soggetto (anche non avente personalità giuridica, comprese le articolazioni organizzative dell’ente stesso) che non ha un proprio bilancio nel quale contabilizzare le medesime operazioni”

Tale presupposto è necessario in quanto, agendo l’ente in via strumentale e temporanea per la realizzazione di interessi di altri soggetti, è necessario che sia data evidenza di ciò nella contabilità del soggetto effettivamente inciso o interessato, cosa che non può avvenire quando l’ente agisce in sostituzione di privati cittadini.

Conseguentemente il comune avrebbe dovuto allocare gli importi sostenuti nel titolo I della spesa e i rimborsi successivamente conseguiti nel titolo II delle entrate.

Non si tratta di un aspetto puramente formale in quanto l’inserimento di poste non previste finisce per costituire una violazione delle norme e dei principi che regolano la gestione del bilancio degli enti locali.

Infine, la mancata iscrizione di questi importi tra le entrate e spese correnti finisce anche per falsare la costruzione di alcuni indicatori, che utilizzano come parametro le entrate e le spese correnti e che sintetizzano la reale situazione finanziaria dell’Ente all’esterno, violando il principio di veridicità, attendibilità e trasparenza del bilancio.

Leggi la pronuncia
CC Sez. Controllo Liguria Pronuncia n. 88-18


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