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Piemonte, del. n. 64 – Assunzione categorie protette: niente vincoli solo per le quote d’obbligo


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta determinazione del limite di spesa di personale, in particolare chiedendo se le spese per il personale appartenente alle categorie protette debbano essere escluse anche quando riferite a personale non rientrante nella quota d’obbligo riservata alle categorie protette.

L’ente ha chiesto inoltre se la minore spesa derivante dal trasferimento o cessazione del personale appartenente alle categorie protette possa essere utilizzato, nei limiti delle norme vigenti, per la sostituzione del personale trasferito o cessato.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 64/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 28 giugno, hanno chiarito che nel calcolo delle spese di personale ai fini della verifica del rispetto dei limiti di spesa per l’ente, l’esclusione delle spese per il personale appartenente alle categorie protette è ammissibile solo quando le stesse siano riferite a soggetti rientranti nella quota d’obbligo ad essi riservata e, nel caso di trasferimento o cessazione di personale appartenente alle categorie protette assunte al di fuori della predetta quota d’obbligo, la conseguente minor spesa può essere utilizzata per la sua sostituzione soltanto negli ordinari limiti delle norme vigenti.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Piemonte del. n. 64 -18


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