Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Friuli, del. n. 29 – Produttività: mancata sottoscrizione dell’accordo decentrato


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità per l’amministrazione di erogare le risorse del fondo per la produttività 2017 in assenza di una contrattazione tra le parti nel corso dello stesso anno.

L’ente ha premesso di aver formalmente costituito, a fine 2017, il fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività relativo allo stesso anno, poi certificato dal revisore dei conti.

Il contratto integrativo, tuttavia, non è stato sottoscritto entro la data del 31.12.2017, a causa delle difficoltà connesse alla ripartizione delle competenze in materia di personale derivanti dall’avvio delle Unioni territoriali intercomunali (UTI) ai sensi della l.r. 26/2014.

L’ente ha dunque chiesto se se sia legittimo effettuare la contrattazione integrativa relativa al fondo 2017 nel corso dell’anno 2018 ed erogare quindi, oltre alle varie indennità, anche le risorse destinate alla produttività sulla base dei risultati conseguiti e certificati rispetto agli obiettivi che sono stati formalmente definiti a inizio 2017.

I magistrati contabili del Friuli, con la deliberazione 29/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 31 maggio, hanno ribadito che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali (la terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale) e che solamente nel caso in cui nell’esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al “Fondo” possono essere impegnate e liquidate (da ultimo, Corte dei conti Molise, del. n. 15/2018).

La necessità che l’intero percorso amministrativo e contrattuale si perfezioni entro l’anno con la stipula del contratto decentrato integrativo risponde alla primaria esigenza di garantire sia l’effettività della programmazione dell’ente, cui è connessa (di regola) l’annualità delle risorse a disposizione, sia un utile perseguimento dei suoi obiettivi.

Tuttavia, come evidenziato dai magistrati contabili, tutto dipendente dal significato e dall’effettivo oggetto del contratto integrativo decentrato, che potrebbe anche avere contenuti diversi presso i vari enti.

In particolare, nel caso in cui il contratto integrativo abbia un contenuto meramente e del tutto ricognitivo di decisioni e scelte già operate in sede amministrativa, sarà possibile applicare il punto 5.2 del principio contabile 4.2 del d.lgs. 118/2011, a condizione che sussistano tutti i requisiti sostanziali per la corresponsione del trattamento economico incentivante: oltre a un’adeguata, formale e definitiva costituzione del fondo per la produttività in tutte le sue componenti, qualitative e quantitative, e alla certificazione dell’organo di revisione, dovrebbe essere avvenuta entro l’anno di riferimento una tempestiva assegnazione degli obiettivi (singolari e/o collettivi) in modo che il personale dipendente all’uopo individuato abbia potuto dispiegare consapevolmente e proficuamente le proprie energie lavorative a favore dell’attività incentivata e nell’interesse finale dell’ente.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Friuli Venezia Giulia del. n. 29 -18


Richiedi informazioni