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Appalti: legittima l’esclusione dell’operatore che presenta due offerte per la medesima procedura


La presentazione di due offerte recanti prezzi diversi tra di loro viola l’articolo 32, comma 4, del d.lgs. 50/2016, il quale dispone che “ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta. L’offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell’invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione”.

In tale ipotesi la stazione appaltante non può che procedere all’esclusione del concorrente, non potendo “scegliere” quale delle due offerte ammettere in gara.

Questo il principio espresso dal Tar Lazio con la sentenza n. 5264 dell’11 maggio 2018.

Nel caso di specie un operatore economico aveva presentato due offerte per la medesima procedura di gara, l’una di importo superiore a quella della aggiudicataria, e l’altra di importo inferiore.

Tale comportamento si pone in contrasto con una regola generale delle pubbliche gare, quella dell’unicità dell’offerta, posta a presidio della serietà dell’offerta, che deve essere tenuta ferma per un dato periodo di tempo.

I giudici amministrativi hanno pertanto ritenuto corretto il provvedimento di esclusione adottato dalla stazione appaltante in quanto la presentazione di due differenti offerte integra la violazione del principio di unicità dell’offerta, non garantisce la certezza del contenuto dell’offerta e può determinare, altresì, una lesione della par condicio in gara.

 


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