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Avvalimento della certificazione di qualità: condizioni


È possibile ricorrere all’istituto dell’avvalimento anche in relazione alla certificazione di qualità a condizione che l’ausiliaria metta concretamente a disposizione dell’ausiliata tutti i fattori della produzione e tutte le risorse, che, complessivamente considerate, le hanno consentito di acquisire la certificazione di qualità.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2953 del 17 maggio 2018.

Nel caso di specie un concorrente aveva contestato la possibilità, per l’aggiudicataria della gara, di ricorrere all’avvalimento in relazione alla certificazione di qualità aziendale che, in quanto requisito di natura professionale, e quindi immanente all’azienda, risulterebbe del tutto personale e non “trasferibile”.

La questione dell’ammissibilità dell’avvalimento della certificazione di qualità è stata ampiamente scandagliata dalla giurisprudenza la quale appare ormai orientata sulla generale ammissibilità del prestito mediante avvalimento (Cons. Stato, sent. n. 3710/2017).

Le decisioni giurisprudenziali in materia non escludono tout court l’utilizzabilità dell’istituto dell’avvalimento ma si soffermano, semmai, sulla precisa determinazione degli elementi aziendali messi a disposizione dall’ausiliaria.

In particolare, è necessario che il contenuto del contratto di avvalimento non si risolva in un prestito meramente cartolare e astratto, del tutto disancorato dalla concreta messa a disposizione delle risorse e dell’apparato organizzativo che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità.

Inoltre, come evidenziato dai giudici amministrativi, posto che il contratto di avvalimento ha carattere atipico, il prezzo dell’avvalimento non costituisce un elemento essenziale, richiesto a pena di nullità.

Ne consegue che l’avvalimento deve ritenersi validamente prestato anche in assenza di un corrispettivo in favore dell’impresa ausiliaria, purché dal testo contrattuale emerga chiaramente l’interesse, direttamente o indirettamente patrimoniale, che ha guidato l’ausiliario nell’assumere senza corrispettivo gli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento e le relative responsabilità (Cons. Stato, sent. n. 242/2016).

In tale ottica, l’utilità dell’impresa ausiliaria può risiedere anche (o soprattutto) nella prospettiva di consolidare una forma di partnership con l’impresa ausiliata, in vista di future collaborazioni e/o della stipula di ulteriori contratti.


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