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Veneto, del. n. 181 – Assunzione di personale: vincoli, limiti e procedure


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di sostituire una unità di personale con qualifica dirigenziale cessato a metà dell’anno 2016.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 181/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 28 maggio, hanno ribadito che l’articolo 6 del d.lgs. 165/2001 impone alle amministrazioni, in ordine ai propri fabbisogni di personale, di ricoprire i “…posti vacanti in organico necessariamente e prioritariamente mediante passaggio diretto di dipendenti …”, applicando la procedura di mobilità volontaria di cui al comma 1 del medesimo articolo 30, ovvero ricorrendo alla mobilità collettiva di cui agli articoli 34 e 34 bis del d.lgs. 165/2001.

Quando il ricorso alla procedura di mobilità non sia andata a buon fine, per soddisfare esigenze di vacanze di organico si può ricorrere al reclutamento: tuttavia, in questo caso vanno attentamente valutati i vincoli di assunzionali.

Tra questi, che si possono definire generali dovendo essere osservati indistintamente da tutte le amministrazioni pubbliche, si annoverano:

  • l’adozione del Piano triennale dei fabbisogni del personale nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica ed in osservanza delle linee di indirizzo (per gli enti territoriali concertate in sede di Conferenza Unificata), ed eventuale rimodulazione della dotazione organica ai sensi del combinato disposto dei rimodulati commi 2, 3 e 6 ter dell’art. 6 del d.lgs. 165/2001 (a seguito della riscrittura dell’articolo da parte dell’art. 4 del d.lgs. 75/2017);
  • la dichiarazione annuale da parte dell’ente, con apposito atto ricognitivo da comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, dalla quale emerga l’assenza di personale in sovrannumero o in eccedenza (art. 33 del d.lgs. 165/2001 come riscritto dall’articolo 16 della legge 183/2011);
  • l’approvazione del Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità di cui all’articolo 48, comma 1, del d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198 recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246″;
  • l’adozione entro il 31 gennaio di ogni anno di “un documento programmatico triennale”, denominato Piano della performance (art. 10 comma 5 del d.lgs. 150/2009), che per gli Enti locali è unificato nel PEG (art. 169, comma 3-bis, del TUEL);
  • l’obbligo di certificazione o il diniego non motivato di certificazione, di un credito anche parziale verso la P.A. (comma 3 bis, art. 9, D.L. 185/2008 come aggiunto dall’art. 27, comma 2 lettera c) del D.L. 66/2014);
  • la verifica dell’impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell’apposito elenco per avviare procedure concorsuali e nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi (art 34, comma 6 d.lgs. 165/2001);
  • l’utilizzo dei lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. 95/2012 e dell’art. 3 del D.L. 101/2013, che a domanda hanno chiesto la ricollocazione (art. 2, comma 13, D.L. 95/2012 applicabile a tutte le amministrazioni ai sensi del comma 14 del citato articolo 2 in caso di “… eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie dell’amministrazione).

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Veneto del. n. 181-18

 


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