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Transazione adottata in assenza di motivi economici d’interesse pubblico: è danno erariale


Il dirigente che, anziché procedere al recupero delle somme dovute per l’occupazione dei locali del mercato coperto, formalizza un atto che, a fini transattivi, porta in detrazione dall’indennità di occupazione alcuni lavori realizzati dal concessionario moroso, non autorizzati né autorizzabili, risponde del danno derivante dalla mancata riscossione delle entrate.

Questo il principio espresso dalla Corte dei Conti, sez. giur. Toscana, con la sentenza n. 92 depositata il 16 aprile 2018.

Nel caso di specie il concessionario di alcuni spazi boxes presso il mercato coperto aveva omesso di versare, per diversi anni, i canoni locatizi e concessori, nonostante gli atti di diffida e messa in mora notificati dall’ente.

Il dirigente competente, anziché insistere per il pagamento dei canoni e per la liberazione dei locali, aveva sottoscritto una transazione, scomputando dall’intero importo dovuto a titolo di indennità di occupazione già maturata il valore delle opere di manutenzione e messa in sicurezza realizzate dal concessionario.

Tale transazione era stata contestata dal Segretario generale, in quanto adottata in assenza di titolo, senza l’ausilio della Giunta e del Consiglio comunali (quest’ultimo competente per le transazioni ex art. 42, comma 2, d.lgs 267/00) e, infine, assunta in mancanza del parere dell’Organo di revisione, prescritto per atti come i riconoscimenti di debiti e le transazioni, dall’articolo 239, comma 1, lett. b) del Tuel.

Dello stesso avviso i giudici contabili, attesa l’evidente noncuranza e trascuratezza mostrata dal dirigente nella salvaguardia delle risorse finanziarie dell’ente, con la formalizzazione di un atto transattivo adottato in assenza di ogni logica e di motivi economici d’interesse pubblico.

 


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