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Sardegna, del. n. 18 – “Resti” triennio: primo esercizio della programmazione del fabbisogno


Un sindaco ha chiesto quale sia il presupposto per individuare a ritroso il triennio su cui calcolare i resti delle relative capacità assunzionali rimaste inutilizzate ovvero se sia necessario che nell’anno in cui si vogliono utilizzare i resti delle capacità assunzionali del triennio precedente, sia approvata la sola programmazione del fabbisogno di personale oppure che sia anche bandito il concorso, oppure ancora, che sia anche approvata la graduatoria ed assunto il vincitore.

I magistrati contabili della Sardegna, con la deliberazione 18/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 23 maggio, hanno evidenziato che il fondamento normativo della possibilità per gli enti locali di utilizzare i resti delle capacità assunzionali del “triennio precedente” si rinviene nell’articolo 3, comma 5, del d.l. 90/2014, che ha espressamente consentito “l’utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente”. Il presupposto di tale utilizzo è ricondotto dalla medesima norma al rispetto della programmazione oltre che del fabbisogno di personale anche di quella finanziaria e contabile.

Pertanto, per individuare il “triennio precedente” ai fini dell’utilizzo dei resti delle capacità assunzionali si deve avere riguardo alla programmazione del fabbisogno di personale.

E’, infatti, in tale contesto che l’ente verifica quali sono le esigenze di personale, la ricorrenza dei presupposti per procedere a nuovi assunzioni, il rispetto dei vincoli di spesa.

Trattandosi di una programmazione triennale, per individuare il “triennio precedente” dovrà essere assunto a riferimento il primo esercizio finanziario dell’orizzonte temporale preso in considerazione dalla medesima programmazione.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Sardegna del. n. 18-18

 


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