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Personale: recupero quote utilizzate per progressioni orizzontali solo per cessazione del rapporto


Solo in presenza di cessazioni dal servizio di personale, in sede di quantificazione delle risorse per la contrattazione integrativa, le quote di risorse stabili, già utilizzate per l’erogazione delle progressioni economiche orizzontali del suddetto personale, sono riacquisite tra quelle finalizzate al finanziamento dei vari istituti del trattamento economico accessorio.

Questo il chiarimento fornito dall’Aran nell’orientamento applicativo RAL_1975 del 15 maggio 2018.

Relativamente alle progressioni orizzontali, l’articolo 34 del Ccnl del 22 gennaio 2014 (Finanziamento delle progressioni economiche orizzontali) prevede che, in caso di cessazioni, gli importi fruiti per progressioni economiche orizzontali sono recuperati, dalla data della cessazione, tra quelli disponibili per il finanziamento dei vari istituti del trattamento economico accessorio, ivi compreso anche quello di nuove progressioni economiche orizzontali.

Tale clausola contrattuale presuppone la cessazione dal servizio del personale e non può essere utilizzata nel caso in cui un dipendente fruisca del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del d.lgs. 151/2001 dato che, in tale fattispecie, il rapporto di lavoro del dipendente comunque è vivo e continua, anche se si trova in una fase di sospensione.

Si segnala il ns. seminario di studi “Personale EE.LL.: cosa cambia con il nuovo Ccnl Funzioni Locali del 21 maggio 2018” in programma a Firenze il 15 giugno p.v.


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