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Linee guida Direttore Lavori e Direttore Esecuzione: pubblicato il decreto MIT


E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 111 del 15 maggio 2018 il Decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti recante le linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione.

Il provvedimento, che dà attuazione all’articolo 111 del d.lgs. 50/2016, entrerà in vigore il 30 maggio 2018 e, contestualmente, saranno abrogati gli articoli da 178 a 210 del D.P.R. 207/2010.

Il provvedimento si compone di 28 articoli suddivisi in 4 Titoli:

  • Titolo I – Disposizioni generali (art. 1)
  • Titolo II – Il direttore dei lavori (artt. 2-15)
  • Titolo III – Il direttore dell’esecuzione dei contratti relativi a servizi o forniture (artt. 16-26)
  • Titolo IV – Disposizioni finali (artt. 27-28)

Il documento, pur confermando in molte parti la disciplina previgente del D.P.R. 207/2010, puntualizza opportunamente molti aspetti delle funzioni e dei compiti della figura del direttore dei lavori, disciplinando i rapporti tra il direttore dei lavori e il RUP, le attività da svolgere durante la sospensione dei lavori e la standardizzazione per le procedure del controllo contabile, attraverso strumenti elettronici specifici.

Il Titolo III (articoli da 16 a 26) enuncia le funzioni e i compiti del direttore dell’esecuzione dei contratti relativi a servizi o forniture, individuandoli nel coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.

In particolare, l’articolo 16 regola i rapporti tra il direttore dell’esecuzione e il RUP, precisando che l’incarico di direttore dell’esecuzione è, di norma, ricoperto dal RUP, tranne i casi indicati nelle linee guida ANAC n. 3/2016, ovvero:

  1. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
  2. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico
  3. prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico)
  4. interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità
  5. per ragioni concernente l’organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento

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