E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 111 del 15 maggio 2018 il Decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti recante le linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione.
Il provvedimento, che dà attuazione all’articolo 111 del d.lgs. 50/2016, entrerà in vigore il 30 maggio 2018 e, contestualmente, saranno abrogati gli articoli da 178 a 210 del D.P.R. 207/2010.
Il provvedimento si compone di 28 articoli suddivisi in 4 Titoli:
- Titolo I – Disposizioni generali (art. 1)
- Titolo II – Il direttore dei lavori (artt. 2-15)
- Titolo III – Il direttore dell’esecuzione dei contratti relativi a servizi o forniture (artt. 16-26)
- Titolo IV – Disposizioni finali (artt. 27-28)
Il documento, pur confermando in molte parti la disciplina previgente del D.P.R. 207/2010, puntualizza opportunamente molti aspetti delle funzioni e dei compiti della figura del direttore dei lavori, disciplinando i rapporti tra il direttore dei lavori e il RUP, le attività da svolgere durante la sospensione dei lavori e la standardizzazione per le procedure del controllo contabile, attraverso strumenti elettronici specifici.
Il Titolo III (articoli da 16 a 26) enuncia le funzioni e i compiti del direttore dell’esecuzione dei contratti relativi a servizi o forniture, individuandoli nel coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.
In particolare, l’articolo 16 regola i rapporti tra il direttore dell’esecuzione e il RUP, precisando che l’incarico di direttore dell’esecuzione è, di norma, ricoperto dal RUP, tranne i casi indicati nelle linee guida ANAC n. 3/2016, ovvero:
- prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
- interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico
- prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico)
- interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità
- per ragioni concernente l’organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento
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