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Basilicata, del. n. 21 – Niente incentivo al responsabile del procedimento di esproprio


Un sindaco ha chiesto un parere in merio al pagamento dell’incentivo ex articolo 92 del d.lgs. 163/2006 al dirigente dell’Ufficio Espropri dell’ente, nominato responsabile del procedimento ex art. 6 del D.P.R. 327/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).

I magistrati contabili della Basilicata, con la deliberazione 21/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 15 maggio, hanno ribadito che gli incentivi alla progettazione di cui agli articoli 92 e 93 del previgente d.lgs. 163/2006 (abrogati dal nuovo codice dei contratti pubblici che, all’articolo 113, detta la nuova disciplina degli incentivi per funzioni tecniche) possono essere corrisposti al solo personale che abbia preso parte a determinate attività aventi ad oggetto la realizzazione di un’opera pubblica.

E’ da escludere, pertanto, che rientri tra i beneficiari di tale incentivo il responsabile del procedimento ex articolo 6 del D.P.R. 327/2001.

Come evidenziato dai magistrati contabili, inoltre, il D.P.R. 327/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) prevede, all’articolo 21, comma 6, l’erogazione di compensi solo per remunerare i compiti propri dei componenti della commissione che procede alla determinazione definitiva dell’indennità di espropriazione, mentre nulla dice relativamente al responsabile del procedimento di esproprio.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Basilicata del. n. 21-18


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