Le clausole del bando di gara che non rivestano portata escludente, come quelle che concernono la scelta del criterio di aggiudicazione (minor prezzo in luogo del miglior rapporto tra qualità e prezzo), devono essere impugnate unitamente al provvedimento che rende attuale la lesione(aggiudicazione a terzi) e possono essere gravate unicamente dall’operatore economico che abbia partecipato alla gara o manifestato formalmente il proprio interesse alla procedura.
Questo il principio espresso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4 del 26 aprile 2018, chiamata ad esprimersi in ordine all’immediata impugnabilità del criterio di aggiudicazione contenuto nella lex specialis di gara.
Come ribadito dai giudici amministrativi, le regole formali e sostanziali di svolgimento della procedura di gara (tra le quali anche il criterio di aggiudicazione) non hanno portata immediatamente escludente, manifestando la propria lesività solo in caso di esclusione o mancata aggiudicazione.
Tali previsioni del bando vanno dunque contestate unitamente al successivo provvedimento attuativo e possono essere impugnate unicamente dall’operatore economico che abbia partecipato alla gara o manifestato formalmente il proprio interesse alla procedura.
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