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Appalti: immediata impugnazione delle sole clausole che rivestono portata escludente


Le clausole del bando di gara che non rivestano portata escludente, come quelle che concernono la scelta del criterio di aggiudicazione (minor prezzo in luogo del miglior rapporto tra qualità e prezzo), devono essere impugnate unitamente al provvedimento che rende attuale la lesione(aggiudicazione a terzi) e possono essere gravate unicamente dall’operatore economico che abbia partecipato alla gara o manifestato formalmente il proprio interesse alla procedura.

Questo il principio espresso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4 del 26 aprile 2018, chiamata ad esprimersi in ordine all’immediata impugnabilità del criterio di aggiudicazione contenuto nella lex specialis di gara.

Come ribadito dai giudici amministrativi, le regole formali e sostanziali di svolgimento della procedura di gara (tra le quali anche il criterio di aggiudicazione) non hanno portata immediatamente escludente, manifestando la propria lesività solo in caso di esclusione o mancata aggiudicazione.

Tali previsioni del bando vanno dunque contestate unitamente al successivo provvedimento attuativo e possono essere impugnate unicamente dall’operatore economico che abbia partecipato alla gara o manifestato formalmente il proprio interesse alla procedura.

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